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Cronaca 3 min di lettura1 ora fa

Pixel spia nelle email: dal 29 ottobre cambia tutto per aziende e newsletter

Il Garante impone nuove condizioni per monitorare aperture e interazioni: consenso preventivo per i profili individuali, deroghe limitate per sicurezza e statistiche aggregate.

Dal 29 ottobre 2026 chi utilizza strumenti invisibili per sapere se una persona ha aperto un messaggio dovrà fare i conti con regole più rigide. Il provvedimento n. 284 del Garante per la protezione dei dati personali introduce infatti nuovi obblighi per imprese, piattaforme di invio e gestori di newsletter, con l'obiettivo di rendere trasparente una forma di monitoraggio spesso non percepibile dal destinatario.

La novità riguarda soprattutto i casi in cui le informazioni raccolte servono a studiare il comportamento del singolo utente, a personalizzare le comunicazioni o a costruire profili commerciali. In queste situazioni il consenso dovrà essere espresso prima dell'attivazione del sistema e separato dalle altre informazioni sul trattamento dei dati.

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La scadenza impone una revisione dei sistemi

Le nuove indicazioni si applicano a tutti i soggetti, pubblici e privati, coinvolti nell'impiego dei pixel di tracciamento nelle comunicazioni di posta elettronica. Il perimetro comprende quindi il mittente, i fornitori dei servizi di invio, i gestori delle piattaforme e i fornitori di posta elettronica.

La disciplina si fonda sull'articolo 122 del Codice privacy e si coordina con il Regolamento europeo sulla protezione dei dati, noto come Gdpr. Le aziende dovranno quindi dimostrare di aver rispettato trasparenza, correttezza, responsabilizzazione e protezione dei dati fin dalla progettazione degli strumenti informatici.


Come agiscono i pixel invisibili

Il meccanismo si basa in genere su una piccola immagine collegata a un server esterno e inserita nel messaggio in modo da non essere riconoscibile. Quando il programma di posta scarica quell'immagine, il server riceve una richiesta che può segnalare l'apertura dell'email.

A seconda della configurazione, il sistema può raccogliere l'indirizzo IP, il dispositivo utilizzato, il momento della consultazione e il numero di aperture. Non consente invece di leggere il contenuto del messaggio. Il monitoraggio, inoltre, non funziona se il destinatario blocca il caricamento delle immagini o visualizza la posta soltanto in formato testo.


Consenso necessario per profilare

L'autorizzazione dell'utente diventa indispensabile quando i dati vengono usati per valutare una campagna promozionale o per modificarne la gestione sulla base delle reazioni individuali. Rientrano in questo scenario l'adattamento della frequenza degli invii, la personalizzazione dei messaggi e l'analisi di interessi e preferenze con finalità commerciali.

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Il consenso deve arrivare prima che il pixel venga utilizzato. Per i nuovi trattamenti, la soluzione indicata è inserirne la richiesta nella fase di raccolta dell'indirizzo di posta elettronica, dopo aver fornito tutte le informazioni necessarie. Nel caso della pubblicità, l'autorizzazione al monitoraggio può essere collegata a quella per ricevere comunicazioni promozionali, ma la scelta deve restare autonoma, chiara e priva di condizionamenti grafici o testuali.


Le deroghe valgono solo in casi precisi

Non ogni utilizzo del pixel richiede automaticamente il consenso. Il Garante ammette una deroga quando il sistema serve a ottenere esclusivamente dati statistici complessivi sulle aperture, per esempio per verificare la consegna dei messaggi o contrastare lo spam. A condizione, però, che siano adottate misure tecniche capaci di impedire l'identificazione e il controllo del singolo destinatario.

Un'altra eccezione riguarda gli strumenti indispensabili per specifiche esigenze di sicurezza, come alcune procedure di autenticazione. Il consenso può inoltre non essere necessario per comunicazioni istituzionali, di servizio o strettamente collegate a una richiesta dell'utente, comprese conferme d'ordine, registrazioni, notifiche della piattaforma e credenziali temporanee.


Informazioni chiare e revoca semplice

Poiché il tracciamento avviene spesso senza segnali evidenti, il destinatario dovrà ricevere indicazioni comprensibili sull'impiego del pixel e sulle finalità della raccolta. L'informativa potrà essere organizzata su più livelli: una spiegazione sintetica al momento della registrazione potrà rimandare a un documento più completo, utilizzando anche strumenti come finestre informative, video, assistenti virtuali, telefono o chatbot.

Quando il consenso è stato richiesto, l'utente dovrà poterlo ritirare in qualsiasi momento e senza procedure complicate. Dovrà inoltre avere la possibilità di scegliere tra due opzioni: interrompere tutte le comunicazioni dell'azienda oppure continuare a ricevere newsletter e messaggi commerciali, chiedendo però che siano privi di strumenti destinati a monitorare le sue aperture e interazioni.

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