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Cronaca 2 min di lettura1 ora fa

Paura dell’aereo, licenziamento ribaltato: arrivano 20 mensilità

La Corte d’Appello di Bologna ha giudicato eccessiva la sanzione inflitta a un operaio e riconosciuto un importo superiore a 52mila euro.

Oltre 52mila euro, più preavviso, interessi e rivalutazione: è quanto spetta a Giuseppe Capoluongo dopo la decisione della Corte d’Appello di Bologna. Il collegio ha stabilito che il licenziamento non fosse proporzionato alla condotta contestata, quantificando l’indennità in 20 mensilità da 2.617,46 euro ciascuna, per un totale di 52.349,20 euro.


Una sanzione ritenuta eccessiva

La vicenda riguarda il rapporto di lavoro con Bergami Packaging Solutions, azienda di Altedo di Malalbergo, nel Bolognese, dove Capoluongo lavorava come operaio cablatore dal 2002. Il provvedimento era stato adottato il 27 marzo 2024, dopo che il dipendente non aveva avviato le procedure necessarie per ottenere il passaporto.

La richiesta dell’impresa, secondo i giudici, era collegata alle possibili trasferte internazionali e quindi aveva una concreta attinenza con l’attività professionale. Anche il ritardo del lavoratore poteva assumere rilievo sul piano disciplinare, ma non raggiungeva il livello di gravità indispensabile per giustificare l’interruzione del rapporto.


Il precedente che ha cambiato il caso

A pesare sulla valutazione della Corte è stata soprattutto la storia precedente. Nel 2011 Capoluongo aveva informato l’azienda della propria aerofobia, consegnando anche una certificazione medica quando si era profilata l’ipotesi di una missione negli Stati Uniti.

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Dopo un confronto con un rappresentante della Fiom, la società aveva scelto di non assegnargli più viaggi che imponessero l’utilizzo dell’aereo. Per i successivi 12 anni non risultano altre richieste di questo tipo: una situazione che, per i giudici, poteva aver consolidato nel dipendente la convinzione di non essere destinato a Paesi raggiungibili soltanto con un volo.


La decisione dei giudici bolognesi

In primo grado il licenziamento era stato considerato valido. La Corte d’Appello, investita del ricorso presentato dagli avvocati Alberto Piccinini ed Eugenia Tarini, ha invece modificato parzialmente quella pronuncia e ha dichiarato concluso il rapporto di lavoro riconoscendo l’indennità prevista.

Alla somma principale dovranno aggiungersi l’indennità sostitutiva del preavviso, gli interessi e la rivalutazione. La sentenza non ha escluso la rilevanza disciplinare del comportamento, ma ha ritenuto decisivo il lungo periodo durante il quale l’azienda aveva evitato di impiegare il lavoratore in trasferte aeree.

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