Viaggi, cambia il rimborso: più tutele per disabili e passeggeri
L’accordo approvato dal Parlamento europeo punta a rendere più semplici i rimborsi e rafforza le garanzie per chi viaggia con assistenza.
L’accompagnatore di una persona con disabilità potrà viaggiare senza pagare il biglietto quando la sua presenza viene imposta dalla compagnia aerea per motivi di sicurezza. Dovrà inoltre sedere vicino al passeggero assistito: la nuova disposizione mira a evitare che una condizione necessaria per affrontare il viaggio produca un ulteriore esborso economico.
Le misure riguardano anche la qualità dell’assistenza e la trasparenza dei servizi destinati alle persone con disabilità o mobilità ridotta. L’efficacia delle nuove norme sarà verificata entro cinque anni dalla loro applicazione.
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L’assistenza non può diventare un costo
L’accordo interviene su un tema che va oltre la semplice possibilità di acquistare un titolo di viaggio. Per chi necessita di supporto, infatti, l’accessibilità dipende anche dall’organizzazione dell’assistenza durante il percorso e dalle condizioni richieste per poter salire a bordo.
Gli obblighi relativi agli standard del servizio saranno estesi a un numero più ampio di operatori, comprese le compagnie aeree e le imprese che effettuano collegamenti in autobus. Le regole europee già prevedono garanzie specifiche, ma il nuovo testo rafforza la definizione e la pubblicazione dei livelli di qualità.
Il rimborso includerà le commissioni
Una delle novità più rilevanti riguarda chi compra un biglietto tramite una piattaforma di prenotazione. In caso di cancellazione, il passeggero non dovrebbe più essere costretto a passare dalla compagnia all’intermediario per capire chi debba restituire il denaro: le responsabilità e i passaggi della procedura dovranno essere comunicati già prima dell’acquisto.
La restituzione comprenderà anche le commissioni applicate dall’intermediario, quando il viaggiatore ha diritto al rimborso integrale. Su un biglietto da 180 euro con 20 euro di costi di prenotazione, per esempio, l’importo da recuperare potrà arrivare a 200 euro.
Il termine ordinario fissato dall’accordo è di sette giorni. Potranno servire fino a quattordici giorni quando la piattaforma ha pagato il vettore utilizzando un proprio conto e deve quindi completare il trasferimento delle somme lungo la catena dei pagamenti.
Le compagnie dovranno indicare se collaborano con le piattaforme per la gestione dei rimborsi. Sono inoltre previste condizioni particolari per alcune microimprese, tra cui le piccole agenzie di viaggio, a patto che il cliente riceva le informazioni necessarie sin dall’avvio della prenotazione.
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Reclami più semplici in tutta Europa
Per ridurre le differenze tra operatori e mezzi di trasporto, il testo introduce moduli europei destinati alle richieste di rimborso e compensazione. Potranno essere utilizzati per viaggi in aereo, treno, autobus o nave, sia attraverso strumenti digitali sia con modalità tradizionali, come l’invio postale.
La standardizzazione non rende automaticamente fondata ogni richiesta. Serve piuttosto a offrire un percorso più comprensibile per esercitare diritti che già spettano al passeggero, senza dover imparare ogni volta le procedure interne di una compagnia diversa.
Rimborso e compensazione restano istituti differenti. Il primo consiste nella restituzione del prezzo pagato quando il servizio non viene effettuato o ricorrono le condizioni previste; la seconda è una somma aggiuntiva riconosciuta in casi determinati, come alcuni ritardi aerei superiori alle tre ore, salvo le circostanze che escludono il pagamento.
Controlli coordinati tra gli Stati
Le autorità nazionali potranno contare su strumenti più ampi per verificare il rispetto delle norme: tra questi figurano l’esame dei reclami, le ispezioni, le richieste di documenti e l’acquisizione di informazioni dagli operatori.
Il coordinamento sarà particolarmente importante per i viaggi che coinvolgono più Paesi. La prenotazione può essere effettuata su una piattaforma con sede in uno Stato, riguardare una compagnia stabilita altrove e avere come destinazione un terzo Paese dell’Unione europea.
Il Parlamento europeo ha approvato l’accordo il 20 ottobre con 652 voti favorevoli, 2 contrari e 8 astensioni. Le disposizioni riguardano tutti i principali sistemi di trasporto e si concentrano soprattutto sull’effettiva possibilità di far valere i propri diritti quando nella vendita interviene un soggetto terzo.
Il provvedimento è distinto dalla revisione dei diritti dei passeggeri aerei votata a luglio, che ha confermato le compensazioni per i ritardi oltre le tre ore e previsto nuove garanzie su bagagli e assistenza. In questo caso, il punto centrale è rendere più chiari i responsabili e più accessibili le procedure per ottenere quanto dovuto.
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