Rimborsi dei viaggi, svolta europea: cosa cambia per passeggeri e disabili
Nuove regole dell’Unione europea su rimborsi, reclami, piattaforme online e assistenza alle persone con disabilità o mobilità ridotta.
Per chi ha una disabilità, poter acquistare un biglietto non garantisce ancora la possibilità di viaggiare senza ostacoli. Le nuove disposizioni europee puntano a rendere più concreta l’accessibilità dei trasporti, intervenendo anche sul costo dell’eventuale accompagnatore e sulla qualità dell’assistenza.
L’applicazione delle misure dovrà essere verificata entro cinque anni. La valutazione servirà a capire se le norme avranno prodotto miglioramenti effettivi per i passeggeri e se gli obblighi introdotti saranno rispettati dai diversi operatori.
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Un accompagnatore senza costi aggiuntivi
Nel caso in cui una compagnia aerea imponga, per motivi di sicurezza, la presenza di un accompagnatore, la persona scelta dal viaggiatore dovrà poter volare gratuitamente accanto a lui. La condizione si applicherà quando il vettore non sia in grado di garantire direttamente l’assistenza necessaria.
L’obiettivo è impedire che una prescrizione indispensabile per affrontare il viaggio si trasformi in una spesa ulteriore per il passeggero. L’accordo rafforza inoltre gli obblighi sulla definizione e sulla pubblicazione degli standard di servizio, estendendoli anche ad altri operatori, tra cui le compagnie aeree e le imprese di trasporto in autobus.
Reclami più semplici in tutta Europa
La riforma riguarda anche il modo in cui si chiedono rimborsi e compensazioni. I viaggiatori potranno utilizzare moduli uniformi a livello europeo per i collegamenti in aereo, treno, autobus e nave, oppure ricorrere a procedure equivalenti predisposte dalle singole imprese.
Le richieste potranno essere inoltrate per via elettronica, ma resterà disponibile anche la posta tradizionale. In questo modo, chi non usa abitualmente strumenti digitali non dovrebbe essere escluso dall’esercizio dei propri diritti.
Rimborso e compensazione non coincidono: il primo restituisce il prezzo pagato quando ricorrono le condizioni previste, mentre la seconda rappresenta una somma aggiuntiva riconosciuta in situazioni specifiche, come alcuni ritardi aerei oltre la soglia stabilita. I formulari renderanno più agevole presentare la domanda, ma non comporteranno l’accettazione automatica della richiesta.
Il nodo delle prenotazioni online
La questione è particolarmente delicata quando il biglietto viene acquistato tramite un’agenzia digitale. In caso di cancellazione, il passeggero può infatti essere rinviato dalla piattaforma alla compagnia e viceversa, senza sapere chi abbia incassato il denaro o debba materialmente restituirlo.
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Le nuove norme impongono agli intermediari di spiegare già durante l’acquisto come funzionerà il rimborso. Se il biglietto deve essere restituito integralmente, anche le commissioni di prenotazione dovranno rientrare nella somma riconosciuta al cliente.
Il termine ordinario sarà di sette giorni. Potrà arrivare a quattordici quando l’intermediario avrà pagato il vettore utilizzando un proprio conto, poiché il trasferimento delle somme richiederà un passaggio ulteriore. Per un biglietto da 180 euro con 20 euro di commissioni, la tutela riguarderà quindi l’intero importo di 200 euro, nei casi in cui spetti il rimborso completo.
Le piattaforme dovranno inoltre rendere evidente il proprio ruolo e chiarire se la compagnia collabori nella gestione delle restituzioni. Sono previste condizioni particolari per alcune microimprese, comprese piccole agenzie di viaggio, purché il cliente riceva le informazioni necessarie fin dall’avvio della prenotazione.
Controlli coordinati tra gli Stati
L’accordo interviene anche sui sistemi automatizzati che consentono a un intermediario di acquistare titoli di viaggio senza identificarsi chiaramente davanti al vettore. La maggiore trasparenza dovrebbe rendere riconoscibili tutti i soggetti coinvolti e ridurre i conflitti sulle responsabilità quando qualcosa va storto.
A vigilare saranno le autorità nazionali, che potranno esaminare reclami, svolgere ispezioni, chiedere documenti e raccogliere informazioni dagli operatori. Il coordinamento sarà decisivo nei viaggi internazionali, dove piattaforma, compagnia e destinazione possono trovarsi in Paesi diversi.
Il Parlamento europeo ha approvato l’accordo il 20 ottobre con 652 voti a favore, 2 contrari e 8 astensioni. Il provvedimento si applica ai principali mezzi di trasporto e completa, senza sostituirla, la precedente revisione dei diritti dei passeggeri aerei approvata a luglio, che aveva confermato le compensazioni per i ritardi superiori alle tre ore e introdotto garanzie aggiuntive su bagagli e assistenza.
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