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Attualità 3 min di lettura22 min fa

Rimborsi dei viaggi, la svolta Ue: soldi restituiti in 7 giorni

Le nuove norme europee puntano a eliminare il rimpallo tra compagnie e piattaforme, estendendo le tutele anche a persone con disabilità e mobilità ridotta.

Per chi viaggia con una disabilità, l’accesso al trasporto non si esaurisce nella possibilità di acquistare un biglietto. Le nuove disposizioni europee rafforzano infatti l’assistenza e prevedono che, quando una compagnia impone la presenza di un accompagnatore per motivi di sicurezza, quest’ultimo possa viaggiare senza pagare e sedere vicino alla persona assistita.

Il provvedimento stabilisce inoltre che gli operatori definiscano e rendano pubblici standard più chiari sulla qualità dell’assistenza. Entro cinque anni sarà effettuata una verifica per capire se le misure avranno prodotto miglioramenti concreti nelle condizioni di viaggio.

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Accompagnatori senza costi aggiuntivi

La gratuità riguarda l’accompagnatore scelto dal passeggero nel caso in cui il vettore richieda la sua presenza, ma non sia in grado di fornire direttamente il supporto necessario. L’obiettivo è impedire che un obbligo legato alla sicurezza si trasformi in una spesa ulteriore per chi ha bisogno di assistenza.

Gli obblighi sugli standard di servizio verranno estesi anche ad altri operatori, comprese le compagnie aeree e le imprese che effettuano collegamenti in autobus. Le garanzie già previste per le persone con disabilità o mobilità ridotta saranno quindi accompagnate da criteri più espliciti e verificabili.


Il rimborso non deve perdersi online

Il problema più frequente per i passeggeri riguarda però i biglietti acquistati su internet. In caso di cancellazione, la compagnia può rinviare il cliente alla piattaforma, mentre l’intermediario può sostenere di non essere il soggetto responsabile: nel frattempo, chi ha pagato rischia di restare senza denaro e senza indicazioni precise.

Le nuove regole mirano a rendere riconoscibili i ruoli già durante la prenotazione. Le piattaforme dovranno illustrare in anticipo come funziona la restituzione delle somme e la compagnia dovrà indicare se collabora con l’intermediario nella gestione delle pratiche.

Quando il passeggero ha diritto alla restituzione integrale, l’importo dovrà comprendere anche le commissioni versate per la prenotazione. Un biglietto da 180 euro, acquistato con 20 euro di costi di intermediazione, potrà quindi comportare un rimborso complessivo di 200 euro.

La scadenza ordinaria fissata dall’accordo è di sette giorni. Il limite può arrivare a quattordici giorni se l’intermediario ha pagato il vettore utilizzando un proprio conto, perché in quel caso il trasferimento del denaro coinvolge più passaggi.

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Domande più semplici in tutta Europa

Per chiedere indietro il prezzo del titolo di viaggio o ottenere una compensazione, i passeggeri potranno utilizzare moduli europei uniformi. La stessa procedura sarà disponibile per aerei, treni, autobus e navi, attraverso strumenti digitali oppure con modalità tradizionali come la posta.

Il formulario non garantisce automaticamente l’accoglimento della domanda: serve a rendere più semplice l’accesso ai diritti previsti. Il rimborso riguarda la restituzione del costo del biglietto, mentre la compensazione è una somma aggiuntiva riconosciuta solo in determinate situazioni, come alcuni ritardi aerei superiori alle tre ore.

Sono previste condizioni specifiche per le microimprese, tra cui alcune piccole agenzie di viaggio. L’eccezione potrà essere applicata soltanto se il cliente viene informato chiaramente fin dall’avvio della prenotazione.


Controlli coordinati tra gli Stati

L’accordo punta anche a impedire le prenotazioni automatizzate nelle quali l’intermediario acquista biglietti senza rendere trasparente la propria identità o il proprio ruolo nei confronti del vettore. La tracciabilità dei soggetti coinvolti dovrebbe ridurre le controversie quando il viaggio viene cancellato o modificato.

Le autorità nazionali avranno strumenti più ampi per intervenire: potranno esaminare i reclami, effettuare ispezioni, chiedere documenti e raccogliere informazioni sugli operatori. Il coordinamento sarà essenziale per gli itinerari che coinvolgono più Paesi, con piattaforme, compagnie e destinazioni situate in Stati diversi.

Il Parlamento europeo ha approvato l’accordo il 20 ottobre con 652 voti favorevoli, 2 contrari e 8 astensioni. Le norme riguardano diversi mezzi di trasporto e si concentrano soprattutto sulla possibilità di far valere concretamente i diritti quando l’acquisto è avvenuto tramite un intermediario.

La misura si affianca alla revisione approvata a luglio sui diritti dei passeggeri aerei, che ha confermato le compensazioni per i ritardi oltre le tre ore e introdotto ulteriori tutele per bagagli e assistenza. Il nuovo intervento riguarda invece soprattutto responsabilità, rimborsi e procedure di reclamo.

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