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Attualità 5 min di lettura29 set

Sette euro sul pacco: perché il conto extra-Ue rischia di raddoppiare

Dal 1° dicembre il prelievo italiano si sommerà alla nuova tassa europea, con costi che potrebbero gravare sullo stesso sdoganamento e pesare soprattutto sugli acquisti meno costosi.

Un acquisto da 15 euro potrebbe sopportare almeno 7 euro di oneri aggiuntivi. È l’effetto atteso dal 1° dicembre, quando il contributo italiano sulle spedizioni provenienti da Paesi extra-Ue dovrebbe affiancarsi alla tassa di gestione introdotta dall’Unione europea per le merci vendute a distanza.

Il calendario è già cambiato tre volte e ha comportato, secondo le stime contenute nei provvedimenti, 102 milioni di euro di minori entrate in cinque mesi. Nel frattempo, Bruxelles ha definito l’importo del proprio prelievo: 2 euro per articolo. Il rischio è che due somme finiscano per remunerare attività doganali molto simili.


Il conto può arrivare a sette euro

La tassa europea non viene calcolata sull’intera spedizione, ma sull’articolo. Per articolo si intende l’insieme delle merci che condividono classificazione tariffaria e descrizione. Il prelievo sarà dovuto dal soggetto responsabile dell’obbligazione doganale, non direttamente dal consumatore, anche se il costo potrà essere trasferito sul prezzo finale.

Per una merce che passa dallo sportello unico per le importazioni oppure arriva tramite il servizio postale, il conto minimo potrebbe quindi comprendere 3 euro di dazio, 2 euro di tassa europea e altri 2 euro di contributo italiano. Su un prodotto da 15 euro l’incidenza sarebbe vicina alla metà del valore; su un acquisto da 150 euro scenderebbe invece sotto il 5 per cento.


La tassa dell’Unione ha già una base

Il 21 settembre la Commissione europea ha adottato l’atto delegato C(2026) 6694, stabilendo in 2 euro per articolo l’importo della tassa di gestione dell’Unione. La misura poggia sul regolamento (UE) 2026/2108 del 16 settembre, il nuovo codice doganale dell’Unione, entrato in vigore il 20 settembre.

Il codice sarà applicabile dal 21 settembre 2027, mentre la tassa scatterà dieci giorni dopo l’entrata in vigore dell’atto che ne definisce l’importo. Se Parlamento europeo e Consiglio non presenteranno obiezioni entro trenta giorni, la relazione della Commissione colloca l’avvio a novembre 2026.

Il prelievo europeo è destinato a coprire i servizi collegati allo sdoganamento delle merci acquistate a distanza, senza una soglia minima di valore. Il nuovo codice vieta di imporre oneri per le attività doganali ordinarie e ammette una deroga specifica proprio per questa tassa.


Il contributo italiano cambia ancora data

La somma italiana è stata introdotta dai commi 126 e 127 della legge di bilancio 2026, con decorrenza iniziale dal 1° gennaio. Il decreto-legge n. 38 di marzo aveva escluso i beni importati prima del 1° luglio 2026; il decreto-legge n. 107 di giugno aveva spostato il termine al 1° ottobre; infine, il decreto-legge n. 162 di settembre lo ha portato al 1° dicembre 2026.

L’ultimo rinvio è arrivato il 17 settembre, quattro giorni prima della decisione europea sull’importo della tassa comune. Le stime degli oneri indicate nei due provvedimenti più recenti ammontano rispettivamente a 61,25 e 40,8 milioni di euro: insieme, rappresentano 102 milioni di minori entrate rispetto alle previsioni iniziali.

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Il nodo dei servizi già pagati

Il Governo sostiene che il contributo nazionale serva a finanziare le spese amministrative sostenute dalle autorità doganali. Il 22 luglio, alla Camera, il ministro Giorgetti lo aveva definito un «contributo di gestione», spiegando che avrebbe dovuto compensare gli oneri legati agli adempimenti doganali.

Anche l’Agenzia delle dogane, nella circolare n. 4 del 5 febbraio, aveva collegato il prelievo all’articolo 52 del codice doganale allora vigente, il regolamento (UE) n. 952/2013. Quella norma, tuttavia, vieta di far pagare le attività doganali ordinarie e consente oneri soltanto per servizi specifici effettivamente prestati.

Il nuovo codice ribadisce il divieto e permette agli Stati di applicare costi soltanto per prestazioni diverse da quella già coperta dalla tassa dell’Unione. Tra gli esempi figurano il personale doganale impiegato fuori dall’orario ordinario, le analisi sulle merci e i controlli eccezionali.

La disciplina italiana, però, non indica prestazioni di questo tipo: il contributo è riferito in modo generale alle spese degli adempimenti doganali su ogni spedizione. Secondo la ricostruzione giuridica contenuta nel testo, se non remunera servizi specifici potrebbe assumere la natura di un nuovo tributo sulle merci importate da Paesi terzi, materia sulla quale gli Stati non possono intervenire unilateralmente. Il riferimento è alla sentenza della Corte di giustizia del 13 dicembre 1973, cause riunite 37/73 e 38/73, Indiamex.


Chi ha già versato rischia di restare escluso

Il debitore individuato dall’Agenzia delle dogane è il dichiarante, cioè il corriere espresso o la società di spedizione incaricata dello sdoganamento. Attraverso la dichiarazione da presentare entro il 15 marzo, il soggetto interessato ha versato il contributo relativo a gennaio e febbraio; dal 1° marzo lo ha invece liquidato direttamente in dogana.

Il successivo decreto di marzo ha escluso dal prelievo tutti i beni importati prima della data di volta in volta stabilita, oggi fissata al 1° dicembre. La disposizione comprende anche le merci per le quali il contributo era già stato pagato, ma nessuno dei provvedimenti approvati finora ha previsto una procedura per ottenere la restituzione.

La questione non riguarda soltanto la sovrapposizione tra due somme. Dal 1° luglio 2028 il nuovo codice doganale prevede un importo europeo più contenuto per le merci vendute da un deposito doganale, perché la gestione alla rinfusa rende più semplici controlli e trattamento rispetto ai pacchi singoli.

Ne deriva una differenza di costo legata alla struttura organizzativa utilizzata per la vendita. Il principio costituzionale secondo cui il concorso alle spese pubbliche deve riflettere la capacità contributiva viene così messo a confronto con un prelievo nazionale calcolato semplicemente sul numero delle spedizioni.

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