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Attualità 4 min di lettura30 set

Eredità digitale, cosa resta dopo la morte: il nodo degli avatar

Account, abbonamenti, messaggi e identità artificiali aprono interrogativi ancora senza una risposta giuridica uniforme.

Playlist, libri elettronici, fotografie e account potrebbero non passare agli eredi come avveniva un tempo con dischi, dvd o volumi cartacei. Sempre più spesso non possediamo direttamente i contenuti, ma disponiamo soltanto di un accesso concesso da una piattaforma: alla morte, quel rapporto può interrompersi e cancellare una parte della nostra vita digitale.

Il problema riguarda anche i dati personali e la possibilità di costruire un alter ego artificiale capace di parlare con i familiari. In Italia non esiste ancora un quadro unitario per stabilire chi possa intervenire sugli account, quali contenuti siano trasferibili e quanto debba pesare la volontà espressa dal defunto.


Gli abbonamenti possono svuotare l’eredità

Secondo Valeria Confortini, professoressa ordinaria di diritto privato all’Università Pegaso e direttrice del nuovo centro di ricerca, il modello economico digitale ha modificato il significato stesso di patrimonio. “Stiamo passando dalla proprietà all'accesso”, spiega: molte risorse utilizzate ogni giorno dipendono da contratti stipulati con soggetti terzi e potrebbero cessare con la morte dell’intestatario.

Il rischio, osserva la docente, è che gli eredi non possano nemmeno conservare una parte della memoria digitale del familiare. Un servizio potrebbe non essere trasferibile, ma resterebbe da valutare se almeno informazioni come una playlist o l’elenco dei contenuti acquistati debbano poter essere preservate.

Anche le regole applicabili in assenza di disposizioni personali sono decisive. “Dobbiamo decidere che cosa debba accadere quando una persona non ha lasciato istruzioni”, sottolinea Confortini, ricordando che il testamento tradizionale è ancora poco utilizzato e che, proprio per questo, servono norme automatiche valide nei casi più comuni.


Avatar post mortem, identità in bilico

La questione non si limita al recupero di immagini o alla chiusura di un profilo. I sistemi di intelligenza artificiale possono essere addestrati con fotografie, registrazioni, messaggi e altre tracce raccolte nel corso degli anni, arrivando a riprodurre voce, aspetto, gusti e modalità di conversazione.

Un caso affrontato nel 2025 in Arizona ha mostrato quanto il tema sia delicato. La famiglia di Christopher Pelkey, ucciso durante una lite stradale, ha presentato davanti al giudice un messaggio generato con il volto e la voce della vittima, mentre il testo era stato preparato dalla sorella sulla base di ciò che lui avrebbe potuto dire. In Cina, invece, la ricostruzione digitale dei defunti è già utilizzata soprattutto come servizio commerciale.

La legge non chiarisce ancora quale interesse debba prevalere quando la persona, mentre era in vita, aveva stabilito di eliminare il proprio avatar, ma gli eredi intendono conservarlo perché produce ricavi. Da una parte c’è il valore economico della replica, dall’altra il diritto dell’individuo a decidere della propria identità anche dopo la morte.

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Privacy, account e volontà personali

L’eredità digitale comprende anche l’accesso alla posta elettronica, ai dati conservati in rete e ai profili social. La disciplina italiana consente ad alcuni soggetti di esercitare determinati diritti sui dati di una persona deceduta, ma la situazione rimane frammentaria, soprattutto perché i contratti con le piattaforme sono spesso collegati a ordinamenti stranieri.

Negli Stati Uniti il confronto è iniziato prima e la Uniform Law Commission ha predisposto una normativa adottata in larga parte dei singoli Stati. Una distinzione considerata rilevante separa il contenuto di una comunicazione dai suoi dati esterni: sapere che un messaggio è stato spedito in una certa data, da un determinato mittente e con uno specifico oggetto non equivale a leggerne il testo.

Tra le ipotesi di lavoro c’è la realizzazione di strumenti capaci di esaminare automaticamente gli archivi e rendere disponibili agli eredi soltanto i materiali non riservati. Al diritto spetterebbe definire autorizzazioni e limiti; agli esperti informatici toccherebbe trasformare quelle regole in funzioni integrate nei programmi.

Chi vuole organizzarsi può inserire le proprie disposizioni in un testamento e indicare una persona incaricata di occuparsi degli aspetti digitali. Esistono anche soluzioni offerte dalle singole piattaforme: Meta consente di designare un contatto erede, mentre Google permette di impartire indicazioni sulla gestione, sulla cancellazione o sul trasferimento di alcuni dati.


Un centro per regole ancora assenti

Il tema sarà discusso a Roma il 30 settembre e il primo ottobre, con l’avvio del Jean Monnet Centre of Excellence on EU Digital Legacy dell’Università Pegaso. Gli incontri si svolgeranno nella sede di Piazza Santi Apostoli 49 e potranno essere seguiti anche a distanza; la seconda giornata comprenderà una lezione pubblica di Andrea Lavazza, professore di Filosofia morale.

Ad aprire i lavori sarà il rettore Pierpaolo Limone. Il programma riunisce studiosi italiani e stranieri provenienti da diritto, filosofia, economia, scienze sociali e tecnologie dell’informazione, con interventi tra gli altri di Vincenzo Zeno-Zencovich e Anna Chimenti e di docenti di Atene, Lille, Kyiv, Maastricht, Oxford, Madrid, Londra ed Edinburgo.

L’obiettivo, spiega Confortini, è affrontare questioni che il solo diritto non riesce ancora a risolvere. Il centro intende quindi mettere in dialogo discipline diverse per arrivare a criteri comuni su accesso agli account, tutela della riservatezza, conservazione dei contenuti e uso delle copie digitali della personalità.

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