88 euro di lavoro, 22mila da restituire: la svolta per la pensionata
Il tribunale ha limitato a due mesi la sospensione dell’assegno, escludendo che tre giornate lavorative potessero cancellare un intero anno di pensione.
La pensionata aveva infranto le regole sul cumulo tra redditi da lavoro e pensione, ma questa violazione non poteva trasformarsi nella perdita dell’assegno per dodici mesi. È questo il punto centrale della decisione che ha ridimensionato la richiesta dell’Inps.
La giudice ha ritenuto non dovuta la pensione soltanto per aprile e maggio 2023, cioè per il periodo collegato all’attività svolta dalla donna. L’Istituto, invece, pretendeva la restituzione integrale di una somma superiore a 22mila euro.
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La proporzionalità cambia il verdetto
La vicenda riguarda una 69enne di Livorno, pensionata dal 18 ottobre 2019 con il trattamento anticipato previsto da quota 100. Nel 2023 aveva accettato alcuni incarichi occasionali come parcheggiatrice in occasione di tre spettacoli.
Il compenso complessivo era stato di appena 88 euro. Per il tribunale, tuttavia, il dato decisivo non era soltanto l’esiguità della cifra, ma il rapporto tra l’infrazione contestata e la sanzione economica applicata: il divieto violato non autorizzava a farle restituire anche le mensilità relative ai periodi senza lavoro.
L’avviso dell’Inps e la richiesta
L’attività si era svolta al PalaModì di Livorno durante i concerti di Renato Zero e Max Pezzali e in occasione dello spettacolo di Checco Zalone. In totale, la donna aveva lavorato per tre giorni, ricevendo il piccolo pagamento previsto.
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Il 26 gennaio 2024 l’Inps le aveva comunicato il ricalcolo del trattamento e aveva quantificato in 22.494,03 euro la somma da recuperare. Secondo l’Istituto, l’impiego subordinato era incompatibile con la pensione percepita attraverso quota 100.
Cosa prevede quota 100
La disciplina è contenuta nell’articolo 14 del decreto legge n. 4/2019. Fino al raggiungimento dell’età per la pensione di vecchiaia, chi accede alla pensione anticipata con quota 100 non può affiancare all’assegno redditi derivanti da lavoro dipendente o autonomo.
La norma consente soltanto prestazioni di lavoro autonomo occasionale entro il tetto di 5mila euro lordi annui. La pensionata aveva guadagnato molto meno di quella soglia, ma il suo incarico era regolato come lavoro subordinato: per questo l’importo non bastava a escludere l’incompatibilità.
La decisione favorevole è arrivata quindi non perché le tre giornate fossero considerate compatibili con quota 100, bensì perché il tribunale ha applicato un criterio di proporzione. L’Inps potrà considerare indebita la pensione per i due mesi interessati, ma non per l’intero anno.
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