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Cronaca 2 min di lettura10 ore fa

Caso Scalas, la Procura cambia rotta: chiesta l’archiviazione per Cappato

Per gli inquirenti comaschi l’aiuto offerto a Massimiliano Scalas e alle sue volontarie non avrebbe leso il diritto alla vita, ma accompagnato una decisione già maturata.

La richiesta di archiviazione nasce dalla valutazione che la scelta di Massimiliano Scalas fosse stata presa autonomamente e dopo una riflessione adeguata. Marco Cappato, Chiara Lalli e Felicetta Maltese non avrebbero dunque imposto né determinato il suicidio dell’uomo, ma lo avrebbero sostenuto nel percorso verso la Svizzera, dove Scalas è morto l’8 dicembre 2022 dopo aver assunto personalmente un farmaco letale.


Perché l’accusa può essere archiviata

La Procura di Como, competente perché il gruppo attraversò il confine passando dalla dogana di Chiasso, ha chiesto al giudice di chiudere il procedimento per l’ipotesi di aiuto al suicidio. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, la condotta dei tre indagati non avrebbe rappresentato un’aggressione al bene della vita: il pericolo concreto derivava dalla sclerosi multipla da cui era affetto Scalas.

Nel provvedimento il loro intervento viene definito «un atto di solidarietà materiale» nei confronti di una decisione già assunta dal malato. La Procura ritiene inoltre che una sanzione penale, in uno scenario simile, finirebbe per colpire persone estranee a una lesione di diritti altrui e punirebbe un comportamento limitato ad agevolare una scelta libera e ponderata.


Il precedente che ha cambiato il quadro

La vicenda si inserisce nel dibattito sui requisiti necessari per accedere legalmente all’aiuto al suicidio. Il 17 gennaio 2024 il giudice per le indagini preliminari di Firenze aveva chiesto alla Corte costituzionale di valutare la legittimità della condizione che, per ottenere la non punibilità, il malato dovesse essere mantenuto in vita da trattamenti di sostegno vitale.

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La Consulta ha chiarito che tali trattamenti possono rientrare nel requisito anche quando il paziente li abbia rifiutati. Di conseguenza, il diritto all’accesso all’aiuto al suicidio non riguarda soltanto chi accetta una terapia di sostegno e poi decide di interromperla, ma anche chi la respinge perché la considera inutile o non compatibile con la propria dignità.


Il caso esaminato a Milano

Nel provvedimento viene richiamata anche una decisione del gip di Milano relativa a due persone malate accompagnate in Svizzera da Cappato. Nel 2026 il giudice ha archiviato le accuse nei confronti del tesoriere dell’associazione Luca Coscioni, riconoscendo rilievo al fatto che entrambi avevano rifiutato il sostegno vitale.

Quelle terapie erano state giudicate dalla scienza medica inutili e riconducibili all’accanimento terapeutico; gli stessi pazienti le avevano considerate incompatibili con il proprio senso di dignità. Il precedente milanese viene così inserito dalla Procura nel percorso interpretativo che sostiene la richiesta di archiviazione per il caso di Scalas.

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