Volo cancellato, soldi bloccati: la nuova tutela Ue per chi compra online
Rimborsi più rapidi, commissioni incluse e moduli comuni: il Parlamento europeo approva nuove garanzie per i passeggeri di ogni mezzo
Per chi viaggia con una disabilità o una mobilità ridotta, l’accesso al trasporto non si esaurisce nella possibilità di acquistare un biglietto. Le nuove disposizioni europee rafforzano l’assistenza durante il viaggio e prevedono garanzie aggiuntive per gli accompagnatori.
L’efficacia delle misure dovrà essere verificata entro cinque anni dalla loro applicazione. La valutazione servirà a capire se le modifiche avranno prodotto miglioramenti concreti nelle condizioni di viaggio.
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Accompagnatori senza costi aggiuntivi
Se una compagnia aerea impone la presenza di un accompagnatore per motivi di sicurezza e non può garantire direttamente il supporto necessario, la persona scelta dal passeggero dovrà viaggiare gratuitamente. Inoltre, dovrà poter occupare un posto vicino a chi assiste.
La regola punta a evitare che un requisito imposto per permettere il viaggio si trasformi in una spesa ulteriore per il passeggero. L’accordo amplia anche gli obblighi sulla qualità del servizio, coinvolgendo ulteriori operatori, tra cui vettori aerei e imprese di trasporto su autobus.
Una richiesta valida in tutta Europa
Oggi ottenere un rimborso o una compensazione può richiedere procedure diverse a seconda dell’azienda e del mezzo utilizzato. Per ridurre questa frammentazione, il provvedimento introduce moduli europei uniformi, utilizzabili per viaggi in aereo, treno, autobus e nave.
Le richieste potranno essere inoltrate per via elettronica oppure con strumenti tradizionali, come la posta. I formulari non faranno scattare automaticamente il pagamento: renderanno però più semplice esercitare un diritto già previsto dalle norme.
Rimborso e compensazione resteranno infatti due istituti distinti. Il primo restituisce il prezzo del titolo di viaggio quando ne ricorrono i presupposti; la seconda è una somma ulteriore, riconosciuta in casi specifici, come alcuni ritardi aerei superiori alle tre ore.
Piattaforme obbligate alla chiarezza
La novità più rilevante riguarda i biglietti acquistati attraverso agenzie digitali e piattaforme di prenotazione. Quando un volo viene annullato, il passeggero non dovrebbe più essere costretto a passare dall’intermediario alla compagnia e viceversa per capire chi debba restituire il denaro.
Le piattaforme dovranno indicare già durante l’acquisto come funzionano le procedure di restituzione. Anche il vettore dovrà specificare se collabora con l’intermediario nella gestione dei rimborsi.
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In caso di cancellazione, la restituzione dovrà comprendere anche le commissioni pagate per la prenotazione, se il viaggiatore ha diritto al rimborso integrale. Per un biglietto da 180 euro con 20 euro di costi aggiuntivi, ad esempio, la somma tutelata arriverebbe a 200 euro.
Il termine ordinario sarà di 7 giorni. Potranno servire fino a 14 giorni quando l’intermediario ha pagato il biglietto alla compagnia usando un proprio conto e occorre trasferire l’importo lungo la catena dei pagamenti.
Controlli coordinati tra gli Stati
Le regole mirano anche a rendere identificabili i soggetti che partecipano alla vendita. Saranno contrastati i sistemi automatizzati attraverso i quali un intermediario compra titoli senza rendere evidente il proprio ruolo al vettore.
Per le microimprese, comprese alcune piccole agenzie di viaggio, è prevista un’eccezione in determinate circostanze. La condizione è che il cliente riceva le informazioni necessarie fin dall’avvio della prenotazione.
A vigilare saranno le autorità nazionali, che potranno esaminare reclami, effettuare ispezioni e chiedere informazioni agli operatori. Il coordinamento tra Paesi sarà decisivo nei casi in cui la piattaforma, la compagnia e la destinazione appartengano a Stati differenti.
Il Parlamento europeo ha approvato l’accordo il 20 ottobre con 652 voti favorevoli, 2 contrari e 8 astensioni. La disciplina coinvolge tutti i principali sistemi di trasporto e si concentra soprattutto sulla possibilità di far valere concretamente i diritti quando nell’acquisto interviene un intermediario.
Il testo è distinto dalla revisione sui diritti dei passeggeri aerei votata a luglio, che ha confermato gli indennizzi per i ritardi oltre le tre ore e introdotto ulteriori tutele per bagagli e assistenza.
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