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Attualità 3 min di lettura52 min fa

Separazione, fino a 500 euro per l’affitto: domanda entro il 28 ottobre

Il contributo copre metà del canone, con un massimo di 500 euro al mese, e spetta a separati o divorziati in possesso di requisiti economici e familiari precisi.

Il tempo per chiedere il sostegno abitativo è ormai limitato: la piattaforma del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti accetta le domande fino alle ore 12 del 28 ottobre. Il beneficio può coprire il 50% del canone mensile, senza superare 500 euro ogni mese e 6.000 euro complessivi nell’anno.

La rapidità nell’invio, però, non assegna alcun vantaggio. Le richieste saranno esaminate dopo la chiusura della procedura e ordinate attraverso graduatorie regionali, sulla base dei punteggi previsti dalla misura.

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La graduatoria non dipende dall’orario

Il contributo non viene distribuito seguendo il principio del primo arrivato. La trasmissione anticipata dell’istanza non garantisce quindi una posizione migliore: l’ammissione dipenderà dalla valutazione formale e dai criteri stabiliti per confrontare le domande.

La selezione sarà organizzata su base regionale. In questo modo, una volta conclusa la finestra per presentare le richieste, ogni pratica riceverà un punteggio determinato soprattutto dal reddito, dalla presenza di figli a carico e dalle eventuali condizioni di disabilità.


I requisiti restringono la platea

Possono concorrere soltanto persone legalmente separate o divorziate che, in base al provvedimento del Tribunale, non abbiano ottenuto l’assegnazione dell’abitazione coniugale. È inoltre necessario vivere in un immobile preso in locazione con contratto abitativo regolarmente registrato.

Il richiedente non deve possedere abitazioni adeguate nel Comune in cui si trova la casa familiare dell’ex coppia, nei territori confinanti o comunque entro 50 chilometri. Tra le altre condizioni figurano la presenza di figli minorenni oppure di figli maggiorenni fiscalmente dipendenti, fino al compimento dei 21 anni, e il pagamento regolare degli assegni di mantenimento fissati dal giudice.


Niente Isee: conta il reddito personale

Per valutare la situazione economica non viene richiesto l’Isee. Il parametro utilizzato è il reddito complessivo individuale indicato nell’ultima dichiarazione fiscale, che deve risultare non superiore a 35.000 euro.

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Il valore del sostegno resta legato alla spesa effettivamente sostenuta: l’agevolazione può arrivare alla metà del canone, ma si ferma a 500 euro mensili. Nell’arco di dodici mesi, il limite complessivo è fissato a 6.000 euro.


Domanda online e pagamento unico

La richiesta va inoltrata esclusivamente attraverso l’applicazione ministeriale “Sostegno abitativo genitori separati o divorziati”. L’accesso richiede Spid, Carta d’identità elettronica oppure Carta nazionale dei servizi; dopo l’autenticazione, il sistema mostra i dati personali, che devono essere verificati insieme ai recapiti telefonici e di posta elettronica.

Nel modulo occorre riportare le informazioni sulla separazione o sul divorzio, compresi la data e gli estremi della decisione giudiziaria oppure dell’accordo di negoziazione assistita. Vanno poi inseriti i codici fiscali dei figli a carico con le rispettive percentuali, i dati del contratto di locazione e l’importo mensile del canone, esclusi gli oneri condominiali.

La procedura si completa con l’autodichiarazione relativa al reddito e con l’indicazione dell’Iban. Se la domanda sarà ammessa, l’importo spettante verrà accreditato in un’unica soluzione.


Come si formano i punteggi

La componente reddituale pesa maggiormente nella graduatoria. Sono previsti 15 punti per chi rientra nella fascia fino a 15.000 euro, 13 punti per redditi compresi tra 15.000 e 25.000 euro e 10 punti per chi non supera 35.000 euro.

Alla valutazione economica si aggiungono 2 punti per ogni figlio a carico con meno di 21 anni. Per ciascun figlio disabile il punteggio sale a 4, mentre altri 4 punti spettano quando è il genitore che presenta la domanda a trovarsi in una condizione di disabilità.

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