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Attualità 3 min di lettura2 giorni fa

Infortunio in itinere: il termine che può salvare l’indennizzo

La tutela Inail dipende da tempi, percorso e modalità di trasmissione dell’incidente: ecco gli errori che possono compromettere la pratica.

Una pratica per l’infortunio in itinere non si perde necessariamente allo scadere dei 150 giorni previsti per l’istruttoria. La prescrizione triennale può infatti restare congelata mentre l’Inail esamina la domanda, fino alla comunicazione di una decisione formale, positiva o negativa.


La prescrizione non riparte subito

Il chiarimento è arrivato con la circolare Inail numero 44 del 23 ottobre 2023, adottata sulla base dell’indirizzo espresso dalle Sezioni Unite della Cassazione nella sentenza numero 11928 del 2019. La regola riguarda le prestazioni collegate all’infortunio, dall’indennità per l’inabilità temporanea assoluta fino all’indennizzo in capitale o alla rendita per le conseguenze permanenti.

Il termine ordinario per far valere il diritto è di tre anni a partire dall’incidente. Durante il procedimento amministrativo di liquidazione, però, il conteggio rimane sospeso e torna a decorrere soltanto dopo che l’Istituto ha notificato il proprio provvedimento; il semplice superamento dei 150 giorni non produce quindi, da solo, effetti sfavorevoli per il lavoratore.


La denuncia parte dal lavoratore

La tempestività è decisiva già nelle ore successive all’evento. Al personale del soccorso o del Pronto Soccorso bisogna specificare che la lesione si è verificata mentre si percorreva la tratta tra abitazione e lavoro; nel certificato sanitario devono poi comparire una ricostruzione precisa della dinamica e l’indicazione dell’infortunio.

Dopo aver ottenuto il documento medico, il dipendente deve trasmettere senza indugio all’azienda i dati identificativi, compreso il numero di protocollo. In questo modo il datore può svolgere gli adempimenti previsti: quando la prognosi supera i tre giorni, la denuncia all’Inail va inviata entro quarantotto ore dalla ricezione della comunicazione. Se esiste un pericolo immediato per la vita, il limite scende a ventiquattr’ore.

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Percorso e mezzo cambiano la tutela

L’Inail considera, in linea generale, gli spostamenti tra casa e sede professionale, quelli tra due luoghi di lavoro e il tragitto verso il posto abituale della pausa pranzo. La protezione presuppone però un itinerario coerente, valutato anche in rapporto a distanza e durata: deviazioni e soste non giustificate possono escludere il riconoscimento.

Sono ammesse eccezioni quando il cambio di strada dipende da una necessità non evitabile. Tra i casi indicati rientrano un guasto al veicolo, un’interruzione della viabilità, l’adempimento di un obbligo imposto dalla legge o esigenze familiari essenziali, come accompagnare i figli a scuola. Non ogni deviazione personale, dunque, conserva automaticamente la copertura assicurativa.


Auto privata, quando è ammessa

Il ricorso all’automobile o alla moto del lavoratore viene valutato più severamente rispetto all’uso dei mezzi pubblici o allo spostamento a piedi. Il mezzo personale può essere considerato indispensabile se il servizio collettivo non esiste, se gli orari non consentono di raggiungere il posto in relazione ai turni oppure se la distanza dalla fermata rende irragionevole il percorso pedonale.

La tutela viene invece esclusa in presenza di una condotta intenzionale, della guida dopo l’assunzione di alcol o sostanze stupefacenti e delle violazioni gravi e direttamente collegate alle regole del Codice della Strada. Una volta aperta la pratica, l’Inail procede con gli accertamenti e sottopone l’interessato a un questionario: ogni risposta sulla dinamica deve essere completa, coerente e verificabile.

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