Buoni pasto e lavoro da casa: la sentenza che dà ragione alla dipendente
La dipendente non ha ottenuto il riconoscimento di una qualifica superiore: secondo il Tribunale di Trieste, infatti, non sono state provate mansioni caratterizzate da coordinamento, responsabilità o ampia autonomia decisionale.
La dipendente non ha ottenuto il riconoscimento di una qualifica superiore: secondo il Tribunale di Trieste, infatti, non sono state provate mansioni caratterizzate da coordinamento, responsabilità o ampia autonomia decisionale. Le testimonianze raccolte non hanno dimostrato che la lavoratrice affrontasse compiti complessi e molto variabili con un livello professionale diverso da quello previsto dal suo inquadramento.
Il verdetto le ha però dato ragione su altri aspetti del rapporto di lavoro. L’azienda dovrà versarle 3.600 euro per i buoni pasto non riconosciuti, ripristinare l’orario precedente e riaprire la possibilità di svolgere l’attività da remoto.
Il rientro in ufficio non è motivato
Nel febbraio 2024 la società aveva escluso la lavoratrice dal lavoro agile, richiamando la necessità di migliorare il coordinamento tra gli uffici. Per il giudice, tuttavia, la motivazione è rimasta troppo vaga: non chiariva “perché tale coordinamento richiedesse la presenza in ufficio e per quali attività e per quali uffici in particolare”.
La società dovrà quindi convocare la dipendente e predisporre con lei un nuovo accordo per il lavoro da remoto. Il Tribunale non ha stabilito un ritorno automatico e permanente alla precedente organizzazione, ma ha ritenuto necessario riaprire il confronto tra le parti.
I buoni pasto spettavano anche da casa
La lavoratrice era stata assunta il 1° gennaio 2008 con mansioni di assistente amministrativo-contabile. Fino al 2020 aveva prestato servizio nei locali aziendali e ricevuto regolarmente i buoni pasto; tra il 2020 e il 2022, invece, l’erogazione era stata sospesa durante il lavoro agile.
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Il contratto collettivo applicato, però, equipara il trattamento del dipendente da remoto a quello di chi svolge “la medesima attività lavorativa in maniera tradizionale”. Su questa base, il Tribunale ha riconosciuto alla donna gli arretrati, quantificati in 3.600 euro.
Ripristinato anche l’orario precedente
Un’ulteriore contestazione riguardava la distribuzione dell’orario. Dal 2019 la dipendente lavorava sette ore e dodici minuti al giorno, dal lunedì al venerdì, per un totale di 36 ore settimanali.
A partire dal 1° aprile 2023 l’azienda aveva cancellato quella modalità, sostenendo di voler ottenere “un miglioramento della qualità delle prestazioni e dei rapporti funzionali con gli altri uffici”. Il giudice ha ritenuto insufficiente tale spiegazione e ha ordinato il ripristino dell’articolazione precedente, osservando che non era stato chiarito per quale ragione la collaborazione tra le strutture non potesse essere assicurata con un orario diverso.
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