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Politica 3 min di lettura30 min fa

Colf escluse dal bonus mamme: il paradosso finisce davanti alla Consulta

Il Tribunale di Milano mette in discussione la norma che nega il sostegno alle lavoratrici domestiche, richiamando uguaglianza, maternità e possibili effetti sulle straniere.

Una lavoratrice domestica assunta come dipendente non può ottenere il bonus mamme, mentre una professionista con partita Iva che svolge mansioni analoghe può accedere alla misura. È questo il punto centrale dell’ordinanza con cui il Tribunale di Milano, sezione lavoro, ha mandato alla Corte costituzionale la disciplina che esclude colf e badanti dal sostegno previsto per le madri lavoratrici.

La questione riguarda l’articolo 6, comma 2, del decreto legge 95/2025 e l’articolo 1, comma 207, della legge 199/2025, che ha confermato il beneficio anche per il 2026 mantenendo fuori il lavoro domestico. Il ricorso contro l’Inps è stato presentato da una lavoratrice cingalese insieme ad Asgi, Apn e Cgil Lombardia. La giudice Eleonora Palmisani, con provvedimento del 7 ottobre 2026, ha ravvisato possibili contrasti con gli articoli 3 e 31 della Costituzione.

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Il confronto tra dipendenti e autonome

Secondo il Tribunale, l’attuale configurazione del bonus rende difficile giustificare l’esclusione delle lavoratrici domestiche subordinate. La misura non consiste più nella riduzione dei contributi prevista dalla versione del 2024, ma in un versamento diretto di importo fisso, sostenuto dalla fiscalità generale e non collegato alla contribuzione effettivamente pagata.

Proprio questo cambiamento, osserva l’ordinanza, indebolirebbe la motivazione legata alla particolare gestione previdenziale del lavoro domestico. In passato si poteva richiamare il sistema contributivo specifico, nel quale è la famiglia datrice a occuparsi dei versamenti; oggi, però, il beneficio è stato esteso anche alle lavoratrici autonome, caratterizzate da regole previdenziali e organizzative molto diverse.

Il risultato, evidenziato dalla giudice, è una disparità basata soltanto sulla forma giuridica del rapporto. Una lavoratrice autonoma che svolge pulizie in abitazioni private può ricevere il contributo, mentre una dipendente impegnata nelle stesse attività, con reddito entro il limite previsto e identici carichi familiari, ne resta esclusa. L’ordinanza parla di un possibile contrasto con la finalità della misura, che dovrebbe sostenere maternità e famiglie numerose.


Costituzione e obblighi internazionali

La decisione richiama anche la Convenzione Oil n.189 del 2011, in particolare l’articolo 14 sulla sicurezza sociale e sulla tutela della maternità per chi svolge lavoro domestico. L’Italia ha depositato la ratifica il 22 gennaio 2013 e, secondo il Tribunale, ha quindi assunto un impegno internazionale vincolante.

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Il fatto che la Convenzione lasci agli Stati libertà nella scelta degli strumenti non eliminerebbe l’obbligo di raggiungere il risultato indicato. In sostanza, le lavoratrici domestiche non dovrebbero ricevere una protezione meno favorevole rispetto a quella riconosciuta agli altri lavoratori sul piano previdenziale e della maternità.

L’ordinanza prospetta inoltre una possibile discriminazione indiretta legata alla nazionalità. I dati acquisiti nel procedimento e quelli dell’ultimo rapporto del Ministero del Lavoro mostrerebbero infatti una presenza di cittadini stranieri nel lavoro domestico molto più elevata che negli altri settori.


Il nodo passa alla Corte costituzionale

Per il Tribunale, una regola apparentemente neutra, perché fondata sul tipo di contratto, potrebbe penalizzare in misura maggiore le lavoratrici straniere. La disciplina, in questo modo, produrrebbe conseguenze sfavorevoli su un comparto nel quale gli stranieri risultano particolarmente rappresentati.

La giudice ha osservato che le categorie messe a confronto condividono gli elementi considerati dalla legge: attività lavorativa, maternità, numero ed età dei figli e reddito entro la soglia stabilita. Nell’ordinanza si legge che, una volta scelta una misura economica per sostenere le madri con più figli, escludere un intero gruppo di lavoratrici con le stesse esigenze familiari può entrare in conflitto con gli articoli 3 e 31 della Costituzione.

Spetterà ora alla Corte costituzionale stabilire se l’esclusione prevista per colf e badanti sia compatibile con i principi di uguaglianza e protezione della maternità, con la Convenzione internazionale richiamata dal giudice e con il divieto di discriminazione indiretta.

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