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Economia 2 min di lettura1 ora fa

Ex Ilva, 2.140 tonnellate di amianto: attività sospesa a Taranto

Respinti i ricorsi dei commissari: per i giudici l’amianto imponeva valutazioni specifiche nell’autorizzazione ambientale

La Corte di Cassazione ha confermato il blocco dell’area a caldo dell’ex Ilva di Taranto, respingendo i ricorsi presentati dai commissari di Ilva in amministrazione straordinaria e Acciaierie d’Italia in amministrazione straordinaria.

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Il nodo dell’amianto

Al centro della decisione c’è la presenza di 2.140 tonnellate di amianto nei cowpers degli altiforni dello stabilimento pugliese. Il materiale, utilizzato come isolante termico e collocato tra la struttura d’acciaio e i mattoni refrattari, è ancora presente nell’impianto.

Secondo le Sezioni unite civili, una sostanza riconosciuta dalla scienza come nociva deve essere considerata nell’ambito dell’Autorizzazione integrata ambientale quando può essere rilasciata dall’impianto o prodotta dalle attività svolte al suo interno. Nella sentenza, i giudici hanno scritto: «È sufficiente che una sostanza sia scientificamente nota come inquinante e nociva e possa essere in qualche modo “emessa” dall’installazione, o comunque “generata” dall’attività ivi svolta perché la stessa debba essere presa specificamente in considerazione ai fini del rilascio dell’Aia».


Le ragioni del rigetto

La Cassazione ha ricordato che l’Aia del 2017 fissava al 23 agosto 2023 il termine per eliminare completamente l’amianto. Per i giudici, quella prescrizione dimostrava che la pubblica amministrazione aveva già riconosciuto i rischi per la salute e aveva indicato la rimozione come soluzione preferibile, dopo lo smaltimento di 6.780 tonnellate.

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L’assenza di disposizioni analoghe nell’Aia del 2025 è stata quindi ritenuta incompatibile con la direttiva europea. La sentenza sottolinea inoltre che la mancata previsione può favorire la dispersione di polveri o fibre sottili.


La sospensione dell’attività

Per la Suprema Corte, i giudici di merito hanno motivato in modo adeguato l’esistenza di pericoli «gravi e rilevanti», tali da giustificare la sospensione dell’attività prevista dalla direttiva IED. La valutazione, secondo la sentenza, si fonda sugli elementi raccolti nel procedimento e sul principio di precauzione.

La decisione esclude anche una violazione del principio di proporzionalità, considerando la lunga durata della vicenda e i rischi collegati alla permanenza dell’amianto nello stabilimento. Con il rigetto dei ricorsi, resta dunque valido il provvedimento della Corte d’appello di Milano che aveva disposto il fermo dell’area a caldo di Taranto.

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