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Cronaca 3 min di lettura2 ore fa

La voce di Meloni diventa un marchio: cosa cambia contro i deepfake

La premier ha depositato quattro secondi della propria voce presso l’Euipo: una tutela pensata contro imitazioni artificiali e usi non autorizzati, ma non indispensabile per tutti.

La clonazione vocale è ormai abbastanza sofisticata da rendere credibili telefonate, messaggi audio e video mai esistiti. In questo scenario, la scelta di Giorgia Meloni porta al centro una domanda concreta: registrare la propria voce come marchio può davvero diventare uno scudo contro i falsi prodotti dall’intelligenza artificiale?

La risposta non riguarda soltanto personaggi famosi. Le norme sulla privacy e il codice penale offrono già strumenti per reagire agli abusi, mentre il deposito di un marchio sonoro aggiunge una protezione specifica all’identità vocale e alla sua riconoscibilità.


La scelta della premier apre un caso nuovo

Meloni ha avviato presso l’Euipo, l’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale, la procedura per tutelare un campione audio di circa quattro secondi. Nel file pronuncia il proprio nome nella frase «Io sono Giorgia Meloni». Se il procedimento andrà a buon fine, quel frammento diventerà un segno distintivo protetto nei 27 Paesi dell’Unione europea.

La novità sta anche nel profilo della richiedente: secondo il testo, Meloni è la prima presidente del Consiglio al mondo ad aver intrapreso questo percorso per il proprio nome e cognome. Una tutela nata negli ambienti dello spettacolo entra così nella comunicazione politica, dove un audio alterato potrebbe produrre conseguenze sulla reputazione o sulla credibilità di una persona.


Cantanti e doppiatori erano già avanti

Prima della premier, altri professionisti avevano utilizzato lo stesso strumento. Giusy Ferreri è stata indicata come la prima cantante europea ad aver registrato formalmente la propria voce all’Euipo: anche il suo campione comprende quattro parole, «Io sono Giusy Ferreri». La richiesta puntava a proteggere la particolare impronta sonora che l’artista ha trasformato in parte riconoscibile della propria attività.

L’avvocato Marco Mastracci, che assiste Ferreri, ha descritto la voce come un elemento con valore economico, creativo e comunicativo. A suo giudizio, il marchio vocale rappresenta una forma moderna di difesa dei diritti della personalità, soprattutto davanti a imitazioni, riproduzioni sintetiche e impieghi non autorizzati generati dall’intelligenza artificiale.

Anche Luca Ward aveva scelto di tutelare il proprio timbro. La sua voce è legata, tra l’altro, alla battuta «Al mio segnale, scatenate l’inferno», pronunciata nel doppiaggio de Il Gladiatore. Negli Stati Uniti, Matthew McConaughey ha invece ottenuto otto registrazioni riguardanti immagine, voce ed espressioni celebri, mentre Taylor Swift ha depositato tre richieste: una fotografia scattata durante l’Eras Tour e due brevi frasi audio, «Ehi, sono Taylor» ed «Ehi, sono Taylor Swift».

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Per i cittadini esistono già difese

Il deposito di un marchio concede l’uso esclusivo di uno specifico suono o di una determinata voce come elemento capace di identificare una persona. Non significa, però, che chiunque debba registrare il proprio timbro per potersi proteggere dai falsi vocali. Il rischio è concreto anche per le persone comuni, come dimostrano le truffe telefoniche nelle quali una voce artificiale imita quella di un figlio o di un nipote per chiedere denaro.

Guido Scorza, esperto di intelligenza artificiale e cultura digitale ed ex componente del Collegio del Garante per la protezione dei dati personali, ha sottolineato che la registrazione del marchio non è il solo rimedio. La voce contiene dati biometrici e personali: per utilizzarli nella clonazione occorre il consenso dell’interessato. In assenza di autorizzazione, può quindi entrare in gioco la disciplina sulla privacy.

Un ulteriore strumento è la legge n. 132/2025 sull’intelligenza artificiale, approvata dal Governo Meloni. Il provvedimento ha inserito nel codice penale un reato relativo alla diffusione di contenuti creati o modificati con sistemi di intelligenza artificiale, compresi i deepfake, prevedendo una pena da uno a cinque anni di reclusione.


La prima barriera resta l’attenzione

Il marchio può rafforzare la posizione giuridica di una persona molto esposta, ma non sostituisce le altre tutele e non impedisce materialmente la creazione di un audio falso. La difesa passa anche dalla possibilità di dimostrare l’uso illecito della voce, individuare il contenuto e attivare rapidamente gli strumenti previsti dalla legge.

Per questo, oltre a registri e procedimenti giudiziari, diventa decisiva l’educazione digitale. Verificare la provenienza di un messaggio, non fidarsi automaticamente di ciò che si ascolta e controllare le richieste anomale sono comportamenti essenziali in un’epoca in cui una voce familiare può essere riprodotta artificialmente.

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