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Cronaca 3 min di lettura11 min fa

Frontiera senza confini: il Patto Ue ora rischia davanti alla Consulta

Un giudice di Palermo ha sollevato dubbi sulle nuove procedure applicate a un richiedente egiziano, richiamando gli articoli 2, 3 e 10 della Costituzione.

La questione nasce da una contraddizione concreta: una persona può trovarsi fisicamente nel cuore dell’Italia, ma venire considerata dalla legge come se fosse ancora alla frontiera. È su questo meccanismo, applicato a un giovane egiziano, che si è concentrato il giudice civile di Palermo Michele Guarnotta, portando per la prima volta davanti alla Corte costituzionale un elemento decisivo del nuovo Patto Ue su migrazione e asilo.

Il magistrato ha accolto in via d’urgenza il ricorso presentato contro le procedure imposte al richiedente. Nell’ordinanza emergono anche dubbi preliminari sulla possibilità che il ragazzo abbia ricevuto informazioni sufficienti per comprendere la propria situazione e le conseguenze delle regole applicate.

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La frontiera diventa una condizione

Il sistema riguarda le persone provenienti da Stati classificati come sicuri, la cui domanda viene esaminata attraverso un percorso di frontiera. In attesa della decisione, il richiedente deve restare in strutture collocate nelle cosiddette zone di frontiera o di transito, senza poterle lasciare liberamente.

Un decreto del 5 agosto ha esteso l’individuazione di queste aree non soltanto ai porti di sbarco, ma anche a località lontane dai confini, comprese zone della Sicilia, grandi centri urbani e territori del Friuli-Venezia Giulia. Secondo il giudice, si crea così una situazione giuridicamente anomala: la persona è sotto l’autorità italiana, ha chiesto protezione e si trova nel territorio nazionale, ma viene trattata come se non vi fosse ancora entrata.

In questa prospettiva, la frontiera non coincide più necessariamente con un luogo geografico. Diventa invece uno status attribuito al singolo richiedente, anche quando si trova a Trieste, in Sicilia o ad Ancona. Il giudice osserva che tale impostazione è già stata contestata in diversi ricorsi, ma ora viene esaminata anche alla luce dei principi costituzionali.


Tre articoli sotto esame

Il primo riferimento è l’articolo 10 della Costituzione, che tutela la possibilità di chiedere asilo nel territorio della Repubblica. La giurisprudenza costituzionale ha collegato questo diritto alla facoltà dello straniero di accedere al territorio italiano per ottenere l’esame della propria domanda, senza che la provenienza da un Paese sicuro possa cancellare tale garanzia.

Da questa impostazione deriva un altro problema: il richiedente, pur presente in Italia, potrebbe vedersi limitare la libertà di movimento attraverso un ordine dell’autorità amministrativa. Per Guarnotta, il diritto d’asilo non può dipendere dall’esito finale della procedura né trasformarsi in una concessione discrezionale dello Stato.

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L’ordinanza richiama anche l’articolo 2, che protegge i diritti fondamentali della persona. L’accoglienza viene descritta come un obbligo giuridico legato alla solidarietà costituzionale, non come un gesto di benevolenza. Il rischio indicato dal magistrato è che il richiedente venga ridotto a un soggetto da collocare e controllare, anziché riconosciuto come titolare di diritti.

Il terzo parametro è l’articolo 3, relativo all’uguaglianza davanti alla legge. Persone che si trovano nella medesima condizione potrebbero infatti godere di libertà diverse: chi segue la procedura ordinaria o accelerata può esercitare i diritti compatibili con la richiesta d’asilo, mentre chi è sottoposto alla procedura di frontiera resta confinato in una situazione di «non ingresso».


La parola passa alla Consulta

Ora spetterà alla Corte costituzionale stabilire se questo impianto sia compatibile con la Carta. Una decisione negativa potrebbe mettere in discussione, almeno nell’applicazione italiana, uno dei cardini del nuovo sistema europeo e riaprire anche il confronto con la Corte di giustizia dell’Unione europea.

L’avvocata Rossana Chillemi, che ha seguito il ricorso, considera il tema centrale perché riguarda il rapporto tra libertà individuale e potere amministrativo. «La libertà delle persone non può essere affidata alla discrezionalità amministrativa», ha affermato, sostenendo che eventuali restrizioni debbano essere fondate su norme precise, garanzie concrete e limiti rigorosi.

Il procedimento si inserisce in una fase già segnata da contrasti giudiziari sulle procedure accelerate, comprese quelle collegate ai centri italiani in Albania. In quel caso, precedenti contestazioni avevano già portato i giudici a interrogare le istituzioni europee sulla compatibilità delle regole adottate.

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