Calcetto durante la malattia: licenziamento bocciato, arriva il risarcimento
Il giudice ha escluso che le partite potessero rallentare la guarigione, ma ha ritenuto irregolare un altro episodio contestato dall’azienda bergamasca.
Il licenziamento è stato ritenuto illegittimo, ma il lavoratore non tornerà al suo posto. Per un cinquantenne impiegato come quadro in una società metalmeccanica della Bergamasca è stato stabilito un indennizzo pari a dodici mensilità da 6mila euro lordi ciascuna, dopo la contestazione nata dalla sua partecipazione ad alcune partite di calcetto mentre era assente per malattia.
Lo sport non aggravava la malattia
L’uomo era seguito per una sclerosi multipla diagnosticata nel 2023, inizialmente sospetta e poi confermata dagli esami. Il percorso sanitario si svolgeva presso la neurologia dell’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo; parallelamente, il lavoratore affrontava anche una sintomatologia ansiosa con il supporto di un percorso psicologico.
Durante alcune serate di assenza dal lavoro aveva giocato a calcetto. L’azienda, venuta a conoscenza delle partite, aveva affidato a un investigatore privato il controllo dei suoi spostamenti. Il consulente medico nominato nel processo ha però escluso che quell’attività fosse incompatibile con la condizione clinica o capace di allungare i tempi di recupero.
La giudice Monica Bertoncini ha richiamato nella sentenza le conclusioni della consulenza tecnica. Secondo la valutazione medico-legale, l’esercizio fisico può avere effetti favorevoli anche in presenza di disturbi neurologici e psichiatrici, fino a rappresentare un «valido strumento per migliorare la qualità della vita delle persone affette da sclerosi multipla».
L’assenza dal lavoro cambia il verdetto
Il procedimento disciplinare non riguardava soltanto le partite del 6, 13 e 20 febbraio 2024. Al dipendente era stato attribuito anche un allontanamento dall’azienda nel pomeriggio del 16 febbraio. L’uomo aveva spiegato di essersi allontanato dopo un crollo psicologico, ma il tribunale ha ritenuto dimostrato l’episodio.
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La ricostruzione del caso parte da un rapporto di lavoro iniziato nell’ottobre 2022. Nel dicembre 2023 era arrivata una sospensione di due giorni senza stipendio; successivamente, il 14 marzo 2024, l’azienda aveva interrotto il rapporto per giusta causa. Il lavoratore ha quindi impugnato il provvedimento davanti al giudice.
Niente reintegro, ma dodici mensilità
Per il tribunale, le serate trascorse sul campo non avevano carattere illecito: non risultavano in contrasto con lo stato di salute e non compromettevano la guarigione. Su questo punto, dunque, la motivazione aziendale non è stata ritenuta sufficiente per sostenere il licenziamento.
Diverso il giudizio sull’uscita dal posto di lavoro. La condotta è stata considerata effettivamente avvenuta, ma non abbastanza grave da giustificare la sanzione più severa. Per questo il rapporto non è stato ripristinato, mentre all’ex dipendente è stato riconosciuto il risarcimento stabilito in dodici mensilità lorde da 6mila euro.
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