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Cronaca 2 min di lettura53 min fa

Calcetto durante la malattia: licenziamento annullato, 72mila euro a Bergamo

Un quadro affetto da sclerosi multipla potrà ottenere dodici mensilità, ma non tornerà al suo posto dopo un episodio ritenuto provato dal Tribunale

Il posto di lavoro non sarà restituito, ma l’azienda dovrà versare al dipendente 72mila euro lordi. È questo l’esito della controversia nata in una società metalmeccanica della provincia di Bergamo: il licenziamento è stato giudicato sproporzionato, mentre un diverso comportamento contestato al lavoratore ha impedito il reintegro.


Il comportamento che ha escluso il ritorno

Tra gli addebiti esaminati dal Tribunale c’era anche l’uscita dall’azienda avvenuta nel pomeriggio del 16 febbraio 2024. L’uomo aveva riferito di aver attraversato un momento di forte cedimento emotivo, ma la giudice ha considerato dimostrato l’allontanamento dal posto di lavoro.

Secondo la decisione, tuttavia, questo episodio non raggiungeva una gravità tale da rendere legittima la perdita del posto. Ha però avuto una conseguenza rilevante sul piano della tutela: proprio per quel comportamento non è stato disposto il ritorno in azienda.


Perché il calcetto non è bastato

La partecipazione alle partite, da sola, non dimostra che l’assenza per malattia sia fraudolenta. Perché una condotta simile possa sostenere un licenziamento, occorre provare che l’attività sia incompatibile con la patologia oppure che possa ostacolare il recupero della salute.

Nel caso esaminato, il consulente tecnico nominato dal Tribunale ha escluso entrambe le eventualità. Il gioco del calcio a cinque non risultava contrario alle condizioni dell’uomo e non appariva in grado di prolungare la malattia; l’attività fisica, inoltre, può avere effetti favorevoli in alcune patologie neurologiche e psichiatriche.


La salute e le indicazioni ricevute

Il cinquantenne conviveva con una sclerosi multipla diagnosticata nel 2023 e aveva avviato le cure presso la Neurologia dell’ospedale Papa Giovanni XXIII. Nel gennaio 2024 si era aggiunto un disturbo ansioso legato a situazioni difficili, poi nuovamente peggiorato.

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Il percorso comprendeva medicinali e colloqui psicologici. Gli specialisti gli avevano suggerito di non isolarsi e di conservare contatti sociali e attività in grado di favorire il suo benessere, elementi considerati compatibili con il quadro clinico.


Le partite finite sotto osservazione

Durante i periodi di assenza, l’impresa aveva incaricato un investigatore privato di verificare i suoi movimenti. Gli accertamenti avevano registrato la presenza del dipendente in un centro sportivo e la sua partecipazione a incontri di calcio a cinque il 6, il 13 e il 20 febbraio 2024.

Il lavoratore era rimasto assente dall’8 gennaio al 14 febbraio e, successivamente, dal 19 febbraio al 15 marzo. Il controllo aveva seguito anche le fasi precedenti alle gare, dall’arrivo all’impianto fino all’accesso agli spogliatoi; in una circostanza era stata documentata pure una consumazione con gli altri giocatori in un birrificio.


Dalla sospensione al verdetto

L’uomo era entrato nell’organico con il ruolo di quadro nell’ottobre 2022. Dopo una sospensione disciplinare di due giorni senza retribuzione, applicata nel dicembre 2023, il 14 marzo 2024 l’azienda aveva deciso di interrompere il rapporto per giusta causa.

Il Tribunale ha invece riconosciuto un’indennità equivalente a 12 mensilità, ciascuna pari a 6mila euro lordi. Il totale arriva così a 72mila euro, senza però la ricostituzione del rapporto di lavoro.

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