Minore identificabile, stop del Garante a video e articoli
L’Autorità impone a emittenti e testate di riferire entro tre giorni sulle misure adottate per rimuovere i contenuti
Il Garante per la protezione dei dati personali ha ordinato di fermare la diffusione di video e articoli sull’11enne coinvolto negli scontri avvenuti a Milano durante le proteste per il carovita. Il provvedimento tutela la riservatezza del minore, che secondo l’Autorità sarebbe stato reso riconoscibile dalla combinazione di immagini e informazioni personali.
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I contenuti finiti sotto esame
Il provvedimento n. 809, firmato il 27 ottobre dal presidente Pasquale Stanzione, riguarda un servizio trasmesso da Rai News e dalla trasmissione Le Iene. Nel caso del programma televisivo, il Garante richiama le immagini che mostrerebbero il ragazzino mentre compie gli atti vandalici citati nel servizio e pronuncia frasi contro la persona che lo stava filmando.
L’intervento comprende anche articoli pubblicati online da Open, Il Giornale d’Italia, Corriere della Sera nell’edizione milanese e Milano Post. Nei contenuti, secondo l’Autorità, comparivano elementi come il volto, l’età, il quartiere di residenza, la scuola frequentata e altri particolari riconducibili al minore.
Tre giorni per comunicare le misure
Emittenti e testate dovranno informare il Garante, entro tre giorni, sulle iniziative adottate per interrompere la circolazione dei materiali contestati. L’Autorità ha inoltre avvertito che un’ulteriore condivisione di immagini o informazioni sul ragazzo potrebbe comportare una violazione delle norme in materia di protezione dei dati personali.
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Nel provvedimento viene ribadita la prevalenza della tutela della riservatezza dei minori sul diritto di cronaca, indipendentemente dal loro ruolo nei fatti raccontati. Il Garante ha precisato che l’interesse pubblico può essere garantito anche evitando di fornire elementi capaci di identificare i minorenni coinvolti.
Le regole per la stampa
Nicola Bernardi, presidente di Federprivacy, ha giudicato corretto l’intervento dell’Autorità. A suo avviso, per i minori sono previste garanzie specifiche dalla Carta di Treviso e dalle regole deontologiche sul trattamento dei dati nell’attività giornalistica, che fanno parte del Codice della privacy.
Bernardi ha osservato che il mancato rispetto di queste disposizioni non riguarda soltanto la deontologia professionale. Le testate possono incorrere anche nella violazione del regolamento europeo sulla protezione dei dati personali, con il rischio di sanzioni da parte del Garante. L’indagine sui fatti di Milano prosegue.
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