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Attualità 3 min di lettura57 min fa

Governo Meloni, l'imposta all'espatrio vale 6,7 milioni l'anno

Il prelievo sulle plusvalenze non realizzate riguarda chi lascia l’Italia dopo almeno sei anni di residenza fiscale su dieci

La nuova imposta per chi trasferisce la residenza fiscale all’estero dovrebbe portare nelle casse pubbliche 6,74 milioni di euro l’anno. La misura, inserita nell’articolo 17 della manovra, riguarda i guadagni maturati in Italia ma non ancora incassati.

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Come funziona il prelievo

L’obbligo scatterà per i contribuenti che possiedono partecipazioni, titoli o altri strumenti finanziari dal valore complessivo superiore a 800mila euro. Il calcolo riguarderà l’aumento di valore registrato durante la permanenza in Italia, anche se i beni non sono stati ancora venduti.

L’aliquota ordinaria sarà del 26%. Per i titoli di Stato, invece, la base imponibile verrà ridotta al 48,08%, così da mantenere un prelievo effettivo del 12,5%. Il pagamento dovrà essere effettuato entro 180 giorni dal cambio di residenza fiscale.

Sono previsti tempi più lunghi per chi si trasferisce in un altro Paese dell’Unione europea oppure in uno Stato non appartenente all’Ue che abbia accordi di collaborazione con l’Italia. In questi casi il contribuente potrà rinviare il versamento fino alla vendita dei beni, pagando nel frattempo il 50% dell’imposta e presentando una garanzia.


Le condizioni per il differimento

Per i trasferimenti verso un Paese dell’Unione europea, il prelievo potrà essere richiesto sulle vendite effettuate nei cinque anni fiscali successivi alla perdita della residenza italiana. Il limite sale a dieci anni per gli Stati extra Ue considerati collaborativi.

La somma non sarà più dovuta se i beni resteranno invenduti alla scadenza del periodo previsto. L’obbligo si estinguerà anche in caso di morte del contribuente o di rientro della residenza fiscale in Italia; in quest’ultima ipotesi, quanto pagato oltre il dovuto verrà restituito. Se la vendita avverrà a un prezzo inferiore rispetto al valore registrato al momento della partenza, l’imposta sarà ricalcolata sulla plusvalenza effettivamente realizzata.

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Il confronto politico e giuridico

L’obiettivo indicato dalla maggioranza è impedire che il trasferimento all’estero sottragga al fisco italiano i guadagni formati durante la residenza nel Paese. La norma può avere effetti anche sui beneficiari del regime introdotto nel 2017 per attrarre in Italia i contribuenti molto facoltosi, ai quali è consentito sostituire l’Irpef sui redditi esteri con un versamento forfettario di 300mila euro l’anno, contro i 100mila euro previsti inizialmente.

Matteo Renzi, presidente del Consiglio quando quella disciplina fu varata, ha criticato la nuova disposizione: «Giorgia Meloni distrugge con una norma populista un lavoro decennale di attrazione investimenti. Assurdo». La Corte dei Conti ha osservato negli anni che non è stata svolta un’analisi per verificare se il regime abbia davvero aumentato gli investimenti o favorito soprattutto sportivi e dirigenti interessati alla tassazione più bassa.

Mikhail Maslennikov, esperto di fiscalità di Oxfam Italia, considera troppo ampie le ipotesi di cancellazione del tributo. «La mancata vendita degli asset e il decesso non dovrebbero comportare automaticamente l’azzeramento dell’imposta», ha detto, sostenendo che l’esenzione dovrebbe restare legata soltanto al ritorno in Italia e venire concessa su richiesta.

A metà ottobre l’avvocata generale Juliane Kokott ha presentato le proprie conclusioni, non vincolanti, su un caso relativo alla normativa polacca. Secondo la sua interpretazione, il diritto dell’Unione europea consentirebbe di rinviare il pagamento fino a cinque anni, anche con versamenti rateali e senza attendere necessariamente la vendita dei beni. Se la Corte di giustizia dell’Unione europea confermasse questa posizione, la disciplina italiana risulterebbe più ampia nei tempi concessi al contribuente.

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