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Dal 2027 il riscaldamento centralizzato cambia: report ogni mese

Nei condomini con impianto comune i consumi dovranno essere rilevati a distanza e comunicati con cadenza almeno mensile.

Per chi abita in un edificio con riscaldamento centralizzato si avvicina una modifica importante nella gestione dei consumi. Dal 1° gennaio 2027 i dispositivi di misurazione dovranno consentire la telelettura, così da raccogliere i dati senza l’intervento diretto sul contatore e fornire agli utenti aggiornamenti almeno una volta al mese.


La scadenza riguarda i vecchi dispositivi

L’obbligo discende dall’articolo 9 del Decreto Legislativo 102/2014, inserito nel Decreto Legislativo 73/2020 per recepire le norme europee sull’efficienza energetica. La disciplina è già applicabile agli apparecchi installati dopo il 25 ottobre 2020, mentre la nuova scadenza interessa soprattutto quelli collocati in precedenza e ancora privi di un sistema per la lettura a distanza.

Entro l’inizio del 2027 dovranno quindi essere adeguati i contatori e i sotto-contatori destinati a rilevare il calore per il riscaldamento, il raffrescamento e l’acqua calda sanitaria. La stessa regola vale per i ripartitori montati sui termosifoni, che consentono di calcolare la quota individuale dei consumi all’interno dell’impianto comune.


Report mensili senza letture sul posto

La telelettura permette di acquisire le informazioni da remoto, evitando che sia necessario raggiungere fisicamente ogni apparecchio. I residenti dovranno ricevere i dati relativi ai propri consumi almeno una volta al mese, con l’obiettivo di rendere più puntuale la contabilizzazione e di migliorare il controllo sull’energia utilizzata.

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L’adeguamento potrà avvenire in due modi: modificando gli strumenti esistenti con l’aggiunta della tecnologia necessaria oppure sostituendoli quando non risultano compatibili. Se i lavori comporteranno costi elevati, sarà l’amministratore a dover informare i condòmini durante l’assemblea.


Chi resta fuori dall’obbligo

La novità riguarda esclusivamente gli edifici serviti da un impianto centralizzato. Non coinvolge, invece, i contatori personali dell’elettricità o del gas.

Sono dunque escluse le abitazioni dotate di una caldaia autonoma, nelle quali ogni occupante paga direttamente la propria fornitura sulla base dei consumi registrati dalla relativa utenza.

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