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Sport 2 min di lettura23 set

Roma, 15 dipendenti part time ottengono il riconoscimento contro il bias di genere

La Corte d’Appello di Roma ha dato ragione a 15 lavoratrici del trasporto pubblico locale, bocciando un criterio che penalizzava il part time e finiva per colpire soprattutto le donne.

La decisione della Corte d’Appello di Roma rappresenta un nuovo passo in una battaglia che, nel trasporto pubblico locale, tocca anzitutto il tema dell’accesso alle carriere per le lavoratrici. Il collegio ha infatti accolto il ricorso di 15 dipendenti impiegate con contratto part time, riconoscendo l’illegittimità del meccanismo contestato.


La regola che penalizzava il part time

Al centro del contenzioso c’era un sistema di calcolo legato alla cosiddetta “guida effettiva”, invocato dall’azienda sulla base dell’Accordo nazionale degli Autoferrotranvieri del 2000. In concreto, la tesi difensiva sosteneva che l’anzianità dovesse essere valutata in proporzione all’orario svolto, con effetti sfavorevoli per chi lavorava meno ore.

Per i giudici, però, quel criterio finiva per produrre una disparità vietata. Il ragionamento del collegio ha messo in evidenza come, nel settore, l’impiego a tempo parziale riguardi in larga maggioranza le donne, trasformando una regola apparentemente neutra in un fattore di discriminazione indiretta di genere.


Il percorso giudiziario già tracciato

Nella motivazione, la Corte ha richiamato anche precedenti significativi, a partire dal caso definito con la sentenza n. 4127/2022 della stessa Corte d’Appello di Roma, sempre in ambito lavoro. Quel precedente viene indicato come il primo caso “gemello” arrivato a una soluzione analoga.

Tra le altre decisioni considerate c’è poi la sentenza della Cassazione n. 4313/2024, relativa all’Agenzia delle Entrate. In quel giudizio si discuteva della riduzione del punteggio per anzianità attribuito a una lavoratrice part time rispetto ai colleghi a orario pieno nella selezione interna per una fascia retributiva migliore.

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Anche in quella vicenda i giudici avevano ritenuto che la penalizzazione fosse contraria al d.lgs. n.61 del 2000 e, insieme, lesiva dell’art. 25, comma 2, del D.lgs. n.198 del 2006. Il motivo era lo stesso: il part time è utilizzato soprattutto dalle donne, quindi un criterio di questo tipo può tradursi in un effetto discriminatorio indiretto.


La cornice europea e il dato sul divario

A sostegno dell’impostazione adottata, il collegio ha citato inoltre la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, richiamando le pronunce Schuch-Ghannadan, Vi.Vi.La, Wippel e Schönheit e Becker. Si tratta di decisioni che hanno consolidato il principio secondo cui un trattamento formalmente uguale può comunque generare effetti sfavorevoli per un gruppo protetto.

La sentenza si inserisce in un quadro più ampio, segnato anche dai numeri del Global Gender Gap Report. Nell’edizione 2024 del rapporto del World Economic Forum servivano 134 anni per azzerare le differenze tra uomini e donne nel mondo, con l’Italia all’87esimo posto; nel report 2026 il divario resta ancora ampio, ma il Paese sale all’83esima posizione e il tempo stimato scende a 120 anni.

In questo contesto, la pronuncia romana viene letta come una conferma del fatto che anche interventi circoscritti, se fondati su argomenti solidi, possono incidere sulla riduzione delle disuguaglianze. Ed è proprio questo il passaggio che dà rilievo alla vittoria delle 15 lavoratrici.

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