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Politica 3 min di lettura1 ora fa

Coppie omosessuali e adozioni estere: la Consulta decide sull’idoneità

Al centro del giudizio non c’è l’adozione immediata, ma la possibilità per le coppie unite civilmente di ottenere la valutazione necessaria per accedere alla procedura.

Il punto decisivo sollevato davanti alla Corte costituzionale riguarda il primo passo verso l’adozione, non l’assegnazione automatica di un bambino: le coppie dello stesso sesso unite civilmente chiedono di poter presentare la disponibilità per adottare minori stranieri residenti all’estero e ottenere dal tribunale minorile il riconoscimento della propria idoneità.

La questione è stata esaminata nell’udienza pubblica presieduta da Giovanni Amoroso. A investire la Consulta è stato il Tribunale per i minorenni di Venezia, con un’ordinanza del 12 marzo 2026; relatrice del procedimento è Emanuela Navarretta.


La disputa parte dall’idoneità

Secondo Susanna Lollini, legale delle parti, il divieto previsto dalla legge n. 184 del 1983 non sarebbe più giustificato da una concreta esigenza di protezione. L’avvocata ha distinto l’accesso alla valutazione preliminare dall’effettiva adozione, che resta subordinata all’abbinamento deciso sulla base delle necessità del minore.

Nel suo intervento, Lollini ha sostenuto che una coppia dello stesso sesso può garantire stabilità e serenità familiare. Ha inoltre richiamato il principio secondo cui “Un figlio è figlio a prescindere dal legame dei genitori”, aggiungendo che l’orientamento sessuale non impedisce di svolgere adeguatamente il ruolo genitoriale.


L’Avvocatura esclude un vuoto

Di segno opposto la posizione dell’Avvocatura dello Stato, rappresentata da Gianna Maria De Socio. La richiesta è che la Corte dichiari la questione inammissibile oppure manifestamente infondata, perché l’ordinamento offrirebbe già strumenti sufficienti per proteggere il minore e la coppia coinvolta.

De Socio ha ricordato che la giurisprudenza riconosce alle coppie unite civilmente la possibilità di ricorrere all’adozione in casi particolari prevista dall’articolo 44 della legge n. 184 del 1983. A suo avviso, anche un pronunciamento della Corte europea dei diritti dell’uomo del 2025 avrebbe considerato questo meccanismo adeguato alla salvaguardia degli interessi del bambino. L’Avvocatura ha inoltre citato la sentenza n. 79 del 2022 della Consulta e decisioni della Cassazione del 2023 e del 2024, ritenendo superate alcune criticità legate all’eventuale opposizione del genitore biologico.

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“Anche se il Legislatore non si è mosso, ad oggi gli strumenti di tutela ci sono”, ha affermato De Socio durante l’udienza, sostenendo che non sarebbe configurabile una lesione dei principi costituzionali e sovranazionali.


Il quadro dopo i precedenti

Il procedimento si inserisce in una serie di interventi della Corte sul diritto adottivo. Con la sentenza n. 33 del 2025, la Consulta ha eliminato il divieto che impediva ai single di accedere alle adozioni internazionali, dichiarando incostituzionale l’articolo 29-bis, comma 1, della legge n. 184 del 1983.

Il tema era stato affrontato già nella sentenza n. 183 del 16 maggio 1994, nata anche dal caso che coinvolgeva l’attrice Dalila Di Lazzaro. Allora la Corte non aveva cancellato l’esclusione dei single, ma aveva segnalato che la Convenzione di Strasburgo lasciava al Parlamento la possibilità di ampliare l’accesso all’adozione monoparentale. Quell’indicazione non ha però condotto a una riforma legislativa.

Restano centrali anche le sentenze n. 32 e n. 33 del 2021, dedicate rispettivamente alla condizione dei bambini nati attraverso maternità surrogata e a quelli cresciuti in famiglie omogenitoriali. In quelle decisioni la Consulta aveva avvertito le Camere che l’adozione in casi particolari non garantiva sempre una protezione piena e tempestiva, chiedendo un aggiornamento della disciplina in funzione dell’interesse del minore.

L’attuale giudizio dovrà quindi stabilire se gli strumenti già disponibili bastino a tutelare queste situazioni oppure se l’esclusione dalla procedura di idoneità produca ancora una disparità non compatibile con la Costituzione.

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