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Motori 3 min di lettura21 ott

Frodi RC auto, cambia il controllo sulle compagnie: le nuove regole

Le compagnie assicurative dovranno fornire all’IVASS un quadro più dettagliato delle attività svolte per individuare e contrastare le frodi nell’RC auto.

Le compagnie assicurative dovranno fornire all’IVASS un quadro più dettagliato delle attività svolte per individuare e contrastare le frodi nell’RC auto. Il nuovo modello di relazione, introdotto dal Regolamento n. 59 del 22 settembre 2026, aggiorna gli obblighi informativi senza modificare l’impianto generale della vigilanza.

Il provvedimento sostituisce il Regolamento ISVAP n. 44 del 2012 e dà attuazione all’articolo 30, comma 1, del decreto-legge 1/2012, convertito nella legge n. 27/2012. L’obiettivo è misurare con maggiore precisione l’efficacia di strutture, procedure e strumenti utilizzati dalle imprese per prevenire gli illeciti.

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Tre fenomeni finiscono sotto esame

Tra gli aggiornamenti più rilevanti c’è l’attenzione riservata a furti d’identità, intestazioni fittizie dei veicoli e sinistri disconosciuti. Sono fenomeni che, secondo la documentazione collegata al regolamento, hanno acquisito un peso crescente nel settore assicurativo.

Il furto d’identità riguarda l’uso illecito di dati personali riconducibile alla sostituzione di persona o alla frode informatica. L’intestazione fittizia comprende invece la registrazione o la cointestazione simulata di un veicolo, anche quando serve a rendere più difficile individuare il responsabile civile della circolazione, come previsto dall’articolo 94-bis del Codice della Strada.

Un evento viene considerato disconosciuto quando una delle parti nega che il sinistro si sia verificato. Tra le informazioni da raccogliere rientrano inoltre i risarcimenti corrisposti agli assicurati in modo diverso da quanto stabilito nell’ambito della CARD.


Il nuovo quadro dei dati richiesti

La relazione annuale è composta da quattro prospetti numerici e da un questionario. Il primo prospetto deve riportare, per provincia, posizione di danno, gestione diretta o svolta come impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada e anno di riferimento, il numero dei sinistri denunciati rispetto alle unità di rischio.

Nello stesso quadro trovano spazio gli eventi associati a indicatori di possibile frode, quelli sottoposti a controlli ulteriori, i casi archiviati senza risarcimento, le denunce o querele presentate e i sinistri oggetto di disconoscimento. Un secondo prospetto riprende le medesime categorie per le pratiche trattate secondo la CARD, la convenzione che disciplina il risarcimento diretto tra imprese.

Il terzo prospetto è dedicato alle denunce e alle querele relative ai sinistri: deve indicare anche la partecipazione dell’impresa ai procedimenti e il loro esito. Il quarto riguarda invece i contratti e la documentazione contrattuale, compresi i casi di annullamento dovuti a furto d’identità o intestazione fittizia.

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Il questionario completa la parte numerica e consente all’IVASS di conoscere l’organizzazione interna delle compagnie. Devono essere descritte anche le procedure informatiche adottate durante l’assunzione dei contratti e nella fase di liquidazione dei sinistri.


Scadenza e imprese coinvolte

Le disposizioni interessano le imprese autorizzate a operare in Italia nel ramo obbligatorio della responsabilità civile auto. Sono comprese sia le compagnie italiane sia quelle comunitarie attive nel mercato nazionale attraverso la libera prestazione di servizi o una sede stabile.

La relazione, dopo l’approvazione dell’organo amministrativo, deve arrivare all’IVASS entro il 31 maggio di ogni anno. L’invio avviene tramite INFOSTAT, la piattaforma già utilizzata dal settore per diverse comunicazioni di vigilanza, tra cui quelle collegate a Solvency II, ai bilanci e alla modulistica regolamentare.

Sono previste alcune semplificazioni. Le imprese che durante l’esercizio hanno gestito esclusivamente sinistri, senza sottoscrivere nuovi contratti, non devono trasmettere il quarto prospetto. Quelle autorizzate che non hanno esercitato il ramo nell’anno considerato sono invece esonerate dall’invio dell’intera serie di modelli.


Cosa cambia con il regolamento

L’IVASS considera contenuto l’impatto operativo del nuovo obbligo, perché le informazioni richieste risultano già disponibili nei sistemi aziendali e, in larga parte, vengono comunicate alla Banca Dati Sinistri, seppure con un livello di dettaglio differente. Il dato sui pagamenti non conformi alla CARD è già monitorato attraverso la reportistica della Stanza di Compensazione.

Per questa ragione non è stata svolta un’analisi di impatto della regolamentazione. Il nuovo schema punta soprattutto a rendere più omogenea la raccolta delle informazioni e a offrire all’autorità un controllo più preciso sui processi antifrode delle compagnie.

Il Regolamento n. 59 cancella il precedente Regolamento ISVAP n. 44 del 2012 e il Provvedimento IVASS n. 1 del 2013. Dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, nel Bollettino e sul sito dell’IVASS, entrerà in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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