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AI Act, il rischio è usarla senza saperlo: cosa cambia per l’aftermarket

La normativa europea non riguarda soltanto chi sviluppa sistemi di intelligenza artificiale: anche officine, distributori e ricambisti possono avere nuovi doveri

Per molte imprese dell’automotive la questione non è più se l’intelligenza artificiale entrerà nelle attività quotidiane, ma se il suo utilizzo comporterà responsabilità precise. Strumenti per la diagnosi, manutenzione predittiva, gestione dei clienti, definizione dei prezzi e marketing sono già presenti nel settore del post-vendita, ma l’AI Act può coinvolgere anche chi adotta queste soluzioni senza averle sviluppate.

Secondo gli esperti di DEKRA, alcune aziende dell’aftermarket potrebbero inoltre essere considerate fornitrici di sistemi di intelligenza artificiale, pur non percependosi come sviluppatori tecnologici. Per questo la conformità deve essere valutata in base al ruolo svolto e al livello di rischio dell’applicazione impiegata.


L’AI Act riguarda anche chi utilizza

Il regolamento europeo istituisce una cornice comune per progettazione, commercializzazione, messa in servizio e impiego dei sistemi di intelligenza artificiale nell’Unione europea. Le sue regole possono riguardare non soltanto società stabilite nell’UE, ma anche organizzazioni esterne all’Unione quando i loro sistemi vengono utilizzati sul mercato europeo o ricadono nelle altre condizioni previste dalla normativa.

Di conseguenza, nel perimetro possono rientrare un produttore di software con sede fuori dall’Europa, un costruttore automobilistico o un fornitore di soluzioni destinate al post-vendita. L’elemento decisivo non è soltanto chi ha creato la tecnologia, ma anche chi la mette a disposizione, la integra nei propri processi o la utilizza.


Quattro livelli per misurare il rischio

L’AI Act non applica gli stessi obblighi a ogni sistema. Il regolamento distingue le applicazioni in base ai possibili effetti su sicurezza, diritti fondamentali e società: alcuni impieghi sono vietati, altri sono ammessi con requisiti stringenti, mentre per le soluzioni meno rischiose sono previste prescrizioni più limitate.

Tra gli utilizzi non consentiti rientrano determinate forme di valutazione sociale delle persone basate sui loro comportamenti. I sistemi classificati ad alto rischio possono invece essere impiegati, ma devono rispettare condizioni rigorose; tra gli esempi citati figurano alcune applicazioni per la sicurezza dei veicoli. Per strumenti a rischio limitato, come determinati assistenti conversazionali, prevalgono gli obblighi di trasparenza. Le applicazioni a rischio minimo o basso sono generalmente soggette a meno vincoli.

Questa impostazione punta a contenere discriminazioni prodotte da algoritmi distorti, violazioni della riservatezza e manipolazioni di soggetti vulnerabili. Al tempo stesso, il regolamento mira a rafforzare la fiducia nell’intelligenza artificiale, ridurre le differenze tra le normative nazionali e offrire alle imprese riferimenti più chiari per innovare.

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Le scadenze impongono preparazione

L’attuazione è stata distribuita nel tempo e alcune scadenze sono state recentemente modificate dall’EU AI Omnibus. Il regolamento è entrato in vigore il 1° agosto 2024, ma in quella fase la maggior parte degli obblighi non era ancora operativa: per le aziende si trattava soprattutto di acquisire consapevolezza e avviare la preparazione.

Il primo passaggio vincolante è arrivato il 2 febbraio 2025. Da quel momento sono diventate applicabili le disposizioni sulle pratiche vietate e le organizzazioni hanno dovuto assicurare un adeguato livello di alfabetizzazione sull’intelligenza artificiale. Il personale che utilizza questi strumenti deve quindi comprenderne almeno il funzionamento di base e saperli impiegare in modo responsabile.


Dai modelli generali agli obblighi estesi

Il 2 agosto 2025 sono entrate in applicazione le regole dedicate ai nuovi modelli di intelligenza artificiale per uso generale, inclusi i modelli linguistici di grandi dimensioni. Gli obblighi riguardano, tra l’altro, trasparenza, documentazione, rispetto delle norme sul diritto d’autore e contenimento dei rischi.

La tappa indicata da DEKRA come più ampia è il 2 agosto 2026, quando la maggior parte delle disposizioni dell’AI Act è diventata applicabile. Restano tuttavia periodi transitori più lunghi per alcuni sistemi ad alto rischio: quelli individuati dall’Allegato III saranno interessati dalle relative regole dal 2 dicembre 2027, mentre le soluzioni ad alto rischio integrate in prodotti regolamentati dall’Allegato I seguiranno il calendario del 2 agosto 2028.

Per il post-vendita automotive, l’attenzione riguarda quindi sia le tecnologie acquistate sia il modo in cui vengono inserite nei processi aziendali. Officine, distributori, ricambisti e altri operatori sono chiamati a verificare la classificazione degli strumenti impiegati, i propri eventuali ruoli nella catena di fornitura e gli obblighi collegati all’utilizzo.

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