Ferie arretrate nella Pa: la svolta dopo dieci anni di divieto
Il decreto PA riapre la possibilità di ottenere un’indennità per i giorni non utilizzati, ma solo quando l’amministrazione non dimostra di averne imposto tempestivamente la fruizione.
Per i dipendenti pubblici si apre una nuova possibilità sulle ferie rimaste inutilizzate. Alla conclusione del rapporto di lavoro, i giorni maturati potranno essere convertiti in un pagamento, superando il divieto che per anni ha alimentato ricorsi e controversie.
La novità è prevista dal decreto PA n. 144 del 7 agosto 2026, approvato in via definitiva dal Parlamento il 30 settembre. Il diritto, tuttavia, non sarà automatico: l’amministrazione potrà negare l’indennizzo se dimostrerà di aver invitato il lavoratore, con comunicazione formale e in tempi adeguati, a utilizzare le ferie spettanti.
L’indennizzo torna possibile alla fine del rapporto
La nuova disciplina riguarda le ferie accumulate e non consumate prima del pensionamento, delle dimissioni, del licenziamento o della mobilità. In queste situazioni, i giorni residui potranno diventare una somma riconosciuta al dipendente insieme alle competenze di fine rapporto.
Il cambiamento segna il superamento del regime introdotto dal decreto-legge n. 95/2012, articolo 5, comma 8. Quella norma imponeva al personale delle amministrazioni pubbliche di utilizzare ferie, riposi e permessi senza possibilità di ottenere un pagamento sostitutivo, anche quando il rapporto di lavoro terminava.
La prova richiesta alla pubblica amministrazione
Il mancato utilizzo dei giorni di riposo non comporterà quindi automaticamente la perdita del relativo valore economico. A fare la differenza sarà la condotta dell’ente: dovrà provare di avere informato il dipendente e di avergli dato un’occasione concreta, oltre che tempestiva, per assentarsi dal lavoro.
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La regola punta a evitare che il lavoratore perda ferie maturate per esigenze organizzative o di servizio non dipendenti dalla sua volontà. Se invece l’amministrazione documenterà di aver sollecitato correttamente la fruizione e il dipendente non avrà utilizzato i giorni disponibili, il pagamento potrà essere escluso.
Il richiamo ai principi europei
La svolta si collega all’articolo 7 della direttiva 2003/88/CE, che riconosce almeno quattro settimane di ferie retribuite ogni anno. Secondo il quadro europeo, la sostituzione del riposo con un’indennità economica è ammessa quando il rapporto di lavoro si conclude.
Il divieto italiano era stato introdotto soprattutto per contenere la spesa pubblica e impedire l’accumulo di ferie arretrate. Nel tempo, però, quella impostazione aveva prodotto casi in cui dipendenti impossibilitati a prendere servizio per ragioni legate all’organizzazione si vedevano cancellare periodi di riposo senza ricevere alcuna compensazione.
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