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Attualità 3 min di lettura4 ore fa

Affitti, 6mila euro ai separati: requisiti, graduatoria e scadenza

La misura per i genitori che hanno lasciato la casa familiare è attiva: richieste entro il 28 ottobre, senza alcuna corsa legata all’ordine di invio.

Non sarà la rapidità di invio a decidere chi riceverà il sostegno: le richieste saranno valutate con punteggi e raccolte in graduatorie regionali. La piattaforma per chiedere il contributo è disponibile dalle 12 del 7 ottobre e resterà aperta fino alle 12 del 28 ottobre.

Il provvedimento mette a disposizione un aiuto annuale fino a 6.000 euro per i genitori separati o divorziati che, dopo aver lasciato l’abitazione familiare, devono sostenere un nuovo canone di locazione. L’avvio era stato preannunciato dal vicepremier Matteo Salvini, mentre la gestione della procedura spetta al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.


Chi può ottenere il sostegno

La misura riguarda chi non ha ricevuto l’assegnazione della casa familiare di proprietà e vive con il peso di un nuovo affitto. È necessario avere uno o più figli fiscalmente a carico, purché non abbiano ancora compiuto 21 anni. Per il 2026 il fondo conta su uno stanziamento complessivo di 20 milioni di euro.

Per accedere al beneficio non occorre presentare l’Isee. L’amministrazione prenderà in considerazione il reddito personale indicato nell’ultima dichiarazione disponibile, che deve restare entro 35 mila euro. Il richiedente deve inoltre risultare titolare di un contratto di locazione registrato e rispettare quanto previsto per il mantenimento e l’assistenza dei figli.

Sono previste ulteriori condizioni legate al patrimonio immobiliare: non si possono possedere altre abitazioni nel Comune in cui si trova l’ex casa familiare né nei territori situati entro 50 chilometri, salvo la titolarità della precedente abitazione coniugale. Restano fuori anche coloro che già ricevono aiuti pubblici equivalenti per la casa o che abitano in un alloggio di edilizia residenziale pubblica.


Domanda, importo e graduatoria

L’aiuto copre metà della spesa annuale realmente sostenuta per il canone, con un limite massimo di 6.000 euro. Chi paga 700 euro al mese può arrivare a ottenere 4.200 euro; con un affitto superiore a 1.000 euro mensili, invece, opera comunque il limite massimo previsto.

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La richiesta deve essere completata attraverso il portale del ministero, utilizzando SPID, Carta d’identità elettronica oppure Carta nazionale dei servizi. Nel modulo vanno riportate le informazioni relative alla separazione o al divorzio, all’alloggio lasciato, al nuovo contratto, alla cifra mensile versata, al reddito, ai figli e al conto corrente intestato al beneficiario.

Al termine della procedura viene assegnato un codice identificativo, utile anche per verificare la posizione nella graduatoria. Dopo la trasmissione, la pratica non può essere corretta o aggiornata, quindi i dati devono essere controllati prima dell’invio.

Non conta chi presenta la domanda per primo. Le graduatorie avranno base regionale e saranno costruite sulla base di diversi elementi: il numero dei figli con meno di 21 anni, la presenza di disabilità nel genitore o nella prole, la perdita involontaria del lavoro e la residenza in un Comune caratterizzato da forte difficoltà abitativa. In caso di parità, sarà favorito il richiedente con il reddito più contenuto.

Terminato il periodo utile per inoltrare le richieste, il ministero avrà 15 giorni per approvare gli elenchi. Le somme verranno corrisposte in un’unica soluzione agli aventi diritto, fino a quando le risorse disponibili non saranno esaurite.

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