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Lifestyle 3 min di lettura1 ora fa

Truffe bancarie, il rimborso non può più aspettare: cosa cambia

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea rafforza la tutela dei correntisti vittime di operazioni non autorizzate, anche quando i codici sono stati inseriti durante una frode online.

Per chi scopre un bonifico o un pagamento eseguito dai truffatori, la priorità non sarà più attendere l’esito di una lunga verifica interna. La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha stabilito che la banca deve riaccreditare rapidamente le somme sottratte, lasciando a un momento successivo l’eventuale accertamento della responsabilità del cliente.

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Il rimborso arriva prima delle verifiche

La pronuncia riguarda le frodi realizzate attraverso e-mail, messaggi telefonici e contatti che imitano banche o istituzioni. Le tecniche di phishing e smishing sono ormai così credibili da poter ingannare anche persone prudenti e abituate a utilizzare con attenzione i servizi digitali.

Quando il correntista segnala un’operazione non autorizzata, l’istituto deve ripristinare l’importo entro la fine della giornata lavorativa successiva alla comunicazione. Non può quindi sospendere automaticamente il riaccredito con la motivazione di dover prima completare un’indagine sulla condotta del cliente. Il principio espresso dalla Corte è netto: il semplice comportamento negligente dell’utente non elimina, da solo, l’obbligo di restituzione immediata.


Anche i codici comunicati non chiudono il caso

La tutela si applica anche a chi, caduto nella trappola dei malintenzionati, ha digitato credenziali, password temporanee o codici di conferma. In passato, proprio questo elemento veniva spesso considerato dalla banca sufficiente per parlare di negligenza grave e respingere la richiesta di rimborso.

Secondo l’orientamento europeo, invece, il fatto che il cliente abbia materialmente inserito i dati non consente all’istituto di negare subito la restituzione. Se ritiene che il correntista abbia agito con dolo o con una negligenza particolarmente grave, dovrà dimostrarlo in un secondo momento. L’onere della prova, dunque, non ricade più interamente sulla persona truffata.


Quando la banca può fermare il riaccredito

Esiste una precisa eccezione alla regola. L’istituto può bloccare il rimborso immediato quando ha un fondato motivo per ritenere che la frode sia stata denunciata falsamente dal cliente o sia stata commessa dallo stesso correntista. In tale situazione, il sospetto deve essere comunicato senza ritardi e per iscritto alle autorità di vigilanza competenti.

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Al di fuori di questo caso, una contestazione sulla prudenza dimostrata dall’utente non basta a sospendere il pagamento. La banca potrà comunque sostenere in sede legale la responsabilità del cliente, ma dovrà farlo dopo aver rispettato il termine previsto per il riaccredito.


I passaggi da compiere subito

Appena emerge un movimento anomalo, oppure ci si accorge di aver consegnato dati a un sito contraffatto, occorre contattare la banca attraverso i canali ufficiali. È necessario chiedere il blocco di carte, accessi e credenziali, oltre a segnalare con precisione le operazioni che non si riconoscono.

Il passaggio successivo consiste nel presentare denuncia alla Polizia Postale o alle forze dell’ordine. È utile portare con sé le immagini delle conversazioni, gli indirizzi di posta elettronica, i numeri utilizzati dai falsi operatori e l’elenco completo dei movimenti contestati.


Se il pagamento resta ancora negato

Una volta ottenuta la denuncia, il correntista dovrebbe inviare alla banca una richiesta formale tramite posta elettronica certificata o raccomandata con ricevuta di ritorno. Nella comunicazione vanno indicati gli addebiti disconosciuti, allegata la copia della denuncia e domandato il riaccredito entro il termine della giornata lavorativa successiva, richiamando le garanzie previste dalla direttiva europea PSD2 e dalla pronuncia della Corte.

Se l’istituto non restituisce il denaro o respinge la richiesta, è possibile rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario, senza dover avviare subito una causa ordinaria. Il risparmiatore può inoltre segnalare il mancato rispetto degli obblighi alla Banca d’Italia.

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