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Attualità 4 min di lettura56 min fa

Dopo la morte resta l’avatar: chi decide sulla nostra identità digitale

Account, fotografie, abbonamenti e copie virtuali della persona: il nuovo Centro dell’Università Pegaso studia le regole per l’eredità digitale.

Un avatar creato mentre una persona è ancora in vita potrebbe avere un valore economico rilevante, ma anche essere destinato alla cancellazione dopo la sua morte. Se gli eredi volessero conservarlo e utilizzarlo, quale volontà dovrebbe prevalere? È uno dei nodi più delicati dell’eredità digitale, dove la tutela dell’identità personale entra in conflitto con gli interessi patrimoniali dei successori.


L’avatar tra volontà e interessi economici

Valeria Confortini, ordinaria di diritto privato all’Università Pegaso e direttrice del nuovo Centro di eccellenza Jean Monnet sull’eredità digitale dell’Unione europea, descrive uno scenario ancora privo di risposte definitive. «Non è ancora chiaro se debba prevalere sempre la volontà della persona rappresentata oppure l’interesse economico dei successori», spiega.

Un sistema di intelligenza artificiale può essere alimentato con fotografie, registrazioni, preferenze e altri dati accumulati nel corso degli anni. In questo modo è possibile ricostruire sembianze, voce e modalità di interazione, anche senza un consenso espresso prima della morte oppure su iniziativa dei familiari o di un’impresa.


Norme ancora frammentarie

In Italia alcune disposizioni consentono a soggetti determinati di esercitare diritti sui dati personali di chi è deceduto. Tuttavia, la disciplina resta incompleta: i servizi digitali sono spesso regolati da contratti stipulati con aziende straniere e il fenomeno supera i confini dei singoli ordinamenti.

Anche la durata dell’eventuale avatar, la persona incaricata di gestirlo e le condizioni per eliminarlo sono questioni ancora aperte. Secondo Confortini, «il fenomeno è globale e gran parte di questi rapporti è regolata dai contratti con i provider di servizi digitali», mentre le norme nazionali non bastano a governare ogni situazione.


La vita digitale oltre la morte

La questione non riguarda soltanto il recupero di immagini conservate in un archivio online o la chiusura di un profilo sociale. La crescente presenza della tecnologia nella vita quotidiana mette in discussione le regole tradizionali delle successioni: dopo la morte possono rimanere messaggi, documenti, account, fotografie, archivi audiovisivi e contenuti acquistati o utilizzati attraverso piattaforme digitali.

Il passaggio dalla proprietà all’accesso rende il quadro ancora più complesso. Molti servizi oggi funzionano tramite abbonamento e il contratto può stabilire che l’accesso termini con la morte dell’utente. Il rischio è che una parte della sua storia digitale scompaia, anche se per i familiari potrebbe essere importante almeno conservare le informazioni e le tracce delle attività svolte.


Gli esempi già arrivati in tribunale

Nel 2025, in Arizona, i familiari di Christopher Pelkey, ucciso durante una lite stradale, hanno mostrato in aula una ricostruzione digitale del suo volto e della sua voce. Il filmato è stato utilizzato durante il procedimento contro l’uomo ritenuto responsabile della morte, ma il testo pronunciato dall’avatar non apparteneva a Pelkey: era stato scritto dalla sorella, che aveva immaginato le parole del congiunto.

In Cina la ricostruzione digitale dei defunti si è sviluppata soprattutto come attività commerciale. A partire da fotografie, registrazioni vocali e altri materiali si realizzano figure virtuali capaci di dialogare con le persone rimaste in vita, aprendo interrogativi sul consenso, sull’autenticità e sull’uso economico dell’immagine.

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Chi potrà accedere ai dati

Un altro problema riguarda la distinzione tra le informazioni contenute in una comunicazione e i suoi dati di contesto. Negli Stati Uniti, dove i primi casi risalgono a oltre dieci anni fa, la Uniform Law Commission ha elaborato regole adottate in larga parte degli Stati: sapere chi ha inviato un messaggio, in quale data e con quale oggetto non equivale necessariamente a leggerne il contenuto.

Il Centro intende studiare anche programmi capaci di selezionare automaticamente ciò che può essere trasmesso agli eredi, lasciando fuori le conversazioni riservate. Al diritto spetterebbe definire titolari e condizioni dell’accesso; agli specialisti informatici toccherebbe trasformare quei criteri in strumenti funzionanti.


Come preparare le proprie volontà

In assenza di un sistema nazionale centralizzato, una persona può affidare le proprie indicazioni a un testamento e nominare qualcuno incaricato di occuparsi dei suoi beni digitali. Esistono inoltre funzioni interne alle piattaforme: Meta consente di designare un contatto erede, mentre Google permette di impartire istruzioni sull’account e sulla cancellazione o sulla trasmissione di determinati dati.

Poiché il testamento resta uno strumento poco utilizzato, diventa essenziale stabilire regole applicabili anche quando l’utente non ha lasciato indicazioni. «Dobbiamo decidere che cosa debba accadere quando una persona non ha lasciato istruzioni», osserva Confortini, sottolineando la necessità di criteri predefiniti.


A Roma il confronto tra discipline

Il tema sarà al centro dell’incontro organizzato a Roma il 30 settembre e il primo ottobre dal Centro di eccellenza Jean Monnet sull’eredità digitale dell’Unione europea, promosso dall’Università Pegaso. I lavori si terranno nella sede di Piazza Santi Apostoli 49 e potranno essere seguiti anche a distanza; la seconda giornata comprenderà una lezione pubblica di Andrea Lavazza, professore di Filosofia morale.

Il rettore Pierpaolo Limone aprirà il programma, che riunirà giuristi, filosofi, economisti, sociologi e specialisti delle tecnologie dell’informazione. Tra i docenti coinvolti figurano Vincenzo Zeno-Zencovich e Anna Chimenti, insieme a studiosi provenienti da Atene, Lille, Kyiv, Maastricht, Oxford, Madrid, Londra ed Edinburgo.

L’obiettivo è costruire un dialogo tra competenze diverse su problemi per i quali non esistono ancora soluzioni consolidate. Come sottolinea Confortini, il diritto da solo non può stabilire tutte le risposte necessarie: servono anche il contributo della filosofia, delle scienze sociali, dell’economia e della tecnologia.

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